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02/12/2005

Categoria: Ambiente

Ordinanza del sindaco: da lunedì limitazioni per gli impianti a uso di riscaldamento civile


 


            Si trasmette in allegato, con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione, se possibile con risalto, l’ordinanza con la quale il sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, dispone, a lunedì 5 dicembre fino al 15 aprile 2006, limitazioni d’esercizio per gli impianti termici a uso riscaldamento civile, come misura di tipo emergenziale per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.


 


Le limitazioni riguardano sia le soglie massime di temperatura (che non dovrà superare i 19 gradi nelle case, negli uffici, nelle scuole, nei locali adibiti ad attività commerciale e in altri ancora), sia le ore di esercizio, diminuite di due ore, con lo spegnimento dalle ore 14 alle ore 16 degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi.


 


 


Venezia, 2 dicembre 2005 / lp


 


 


           


CITTA’ DI


VENEZIA



 


 


 


 


 


 


ORDINANZA  N. 469                                                                              PG 2005/478803


 


Misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico.


Limitazioni d’esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile.


 


 


IL SINDACO


 


Premesso che


- il Piano di Azione Comunale per il risanamento dell’atmosfera, adottato con deliberazione di Giunta n. 479 del 30.09.2005, prevede nella scheda d’azione n. 2 il provvedimento di limitazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per quanto attiene la diminuzione delle soglie massime di temperatura che delle ore di esercizio;


-                  le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell’anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;


-                  la Regione Veneto ha espressamente previsto l’adozione di provvedimenti di limitazione nell’utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali sia come “azione diretta” nell’ambito del Piano Regionale di risanamento dell’atmosfera, che come “azione di base per l’inverno 2005 – 2006” approvata dal CIS - Comitato di indirizzo e sorveglianza nella seduta del 19 ottobre 2005;


 


Considerato che l’azione sopra individuata è una misura di tipo emergenziale, da applicarsi in seguito all’avvenuto superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per più di 35 giorni dell’anno civile;


 


Valutato che alla data del 14 novembre si sono verificati 152 giorni di superamento del valore limite suddetto;


 


Visti il D.Lgs n. 351/99, il decreto D.M. n. 60/02 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell’11/11/2004 e pubblicato sul B.U.R. in data 21/12/2004;


 


Richiamata l’Ordinanza sindacale n. 379 dell’8.10.2005, con la quale è stata disposta l’attivazione degli impianti termici, di cui all’art. 1 del D.P.R. 412/93;


 


visti inoltre il D.C.P.M. 3/03/2002 , la L.R. 33/85 e s.m.i., la L.10/91 e il D.P.R. 412/93; l’art. 107 della L. 18.08.2000 n. 267;


 


O R D I N A


 


1) di applicare nel periodo 5 dicembre 2005 – 15 aprile 2006 le seguenti limitazioni d’esercizio per gli impianti termici ad uso riscaldamento civile ubicati nell’intero territorio comunale:


a)      la temperatura ambiente non deve risultare superiore a 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con le sigle:


E.1   - EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA E ASSIMILABILI;


E.2   - EDIFICI ADIBITI A UFFICI E ASSIMILABILI;

E.4   - EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO E ASSIMILABILI;


E.5   - EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI;


E.6   - EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SPORTIVE;


E.7 - EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI;


 


b) la temperatura ambiente non deve risultare superiore a 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93 con la sigla


E.8  -  EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E ASSIMILABILI;


c) riduzione di n° 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 9 del D.P.R. 412/93 per l’esercizio degli impianti alimentati a combustibili liquidi o solidi, da attuarsi spegnendo gli impianti dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.


2) di applicare a carico dei trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 2.582,00 euro prevista dall’art. 34, comma 5 della legge 09.01.1991 n. 10.


3) di incaricare AGIRE – Agenzia Veneziana per l’Energia della verifica, in occasione dei controlli ispettivi effettuati sulla corretta manutenzione ed esercizio degli impianti termici,  dell’ottemperanza al presente atto.


Copia del presente provvedimento è pubblicata nel sito internet comunale e inviata, a cura dell’Ufficio protocollo, a tutti i sottoelencati soggetti interessati:


Comuni Capoluogo del Veneto


Comuni della Provincia di Venezia


Regione Veneto


Provincia di Venezia


Comitato di Indirizzo e Sorveglianza


Tavolo Tecnico Zonale


Azienda u.l.s.s. 12


Ufficio Relazioni con il Pubblico


Ufficio stampa


Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco


Provveditorato agli studi e direzioni didattiche


 


 


INFORMA


 


-          che con successiva Ordinanza la riduzione dell’orario di esercizio di cui al punto 1.c) potrà essere estesa, come ulteriore misura emergenziale, anche agli impianti alimentati a combustibili gassosi;


 


-          che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta.


 


 


Venezia, li


 


Il Sindaco


Massimo Cacciari