Il Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia, Massimo Cacciari, ha riadottato l’ordinanza commissariale sulla istituzione delle zone a traffico lagunare limitato al fine di procedere alla correzione di alcuni errori meramente materiali riscontrati nell’ordinanza n.18/2005 del 17 giugno 2005.
La nuova ordinanza, contraddistinta dal n.20/2005, protocollo n.716/2005, del 28 luglio 2005 è entrata in vigore lo stesso giorno della sua emanazione così come previsto dall’articolo 16 comma 2, e contestualmente è stata abrogata la precedente ordinanza commissariale n.18/2005.
Qui di seguito una nota informativa e il testo integrale dell’ordinanza http://www.comune.venezia.it/comune/lex/ordinanze/visualizza_new.asp?id=1416.
Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia
Venezia, 28 luglio 2005
Oggi 28 luglio 2005 il Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia ha riadottato l’ordinanza commissariale sulla istituzione delle zone a traffico lagunare limitato al fine di procedere alla correzione di alcune errori meramente materiali riscontrati nell’ordinanza n.18/2005 del 17 giugno 2005. La nuova ordinanza, contraddistinta dal n.20/2005, protocollo n.716/2005, del 28 luglio 2005 è entrata in vigore lo stesso giorno della sua emanazione così come previsto dall’articolo 16 comma 2, e contestualmente è stata abrogata la citata ordinanza commissariale n.18/2005. Gli errori materiali di cui si è resa necessaria la correzione sono riportati a pagina n.2 della nuova ordinanza e riguardano: - l’articolo 6 “Tipologie di servizi delle unità a motore”, dove al comma 2 secondo periodo, la frase “, con esclusione di quelle riferite alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza,” inserita tra due virgole, viene ora inserita fra due parentesi tonde così da formulare il periodo come segue: “Alle altre unità a motore adibite a trasporto persone, anche se iscritte negli appositi registri per trasporto di persone, comprese quelle adibite a servizi di linea commerciali e turistiche e a servizi atipici (con esclusione di quelle riferite alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza) è vietata la circolazione in tutti i rii e canali delle zone a traffico lagunare limitato interne al centro storico (ZTLL – ICS).”; - l’articolo 6 lettera d) “Trasporto persone in conto proprio” dove l’ultimo periodo del comma 2 che così recita: “Resta confermato il divieto di transito nella restante zona a traffico lagunare limitato.”, viene soppresso; - l’articolo 13 “Disciplina generale”, dove al comma 4, il riferimento all’articolo 2 viene corretto col riferimento all’articolo 3, di modo che l’intero comma risulti così formulato: “Gli obblighi e i divieti del presente articolo non si applicano alle Unità di cui al Titolo I°, articoli 3, 4, 6 lettera c) della presente ordinanza.”.
Resta confermata quindi l’intera disciplina già prevista dalla citata ordinanza commissariale n.18/2005, compresa la procedura di autocertificazione per le unità adibite a trasporto di cose in conto proprio di cui all’art.6 lettera b). La nuova ordinanza n.20/2005, così come tutte le altre a carattere normativo, adottate dal Commissario delegato, in materia di navigazione lagunare, sono disponibili sul sito Web del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it), LINK “MOTONDOSO”.
Il Dirigente Dott. Alfonso Garlisi
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