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30/06/2005

Categoria: Attività produttive

Aumento del numero di licenze di taxi acquei: in una lettera Vianello esprime a Zoggia la contrarietà del Comune


 


Il vice sindaco di Venezia e assessore comunale al Traffico acqueo, Michele Vianello, ha inviato oggi una lettera al presidente della Provincia di Venezia, Davide Zoggia, e all’assessore provinciale ai Trasporti, Enza Vio, nella quale esprime l’assoluta contrarietà del Comune di Venezia ad aumentare surrettiziamente il contingente delle imbarcazioni adibite a taxi acqueo. In una nota, il vice sindaco Vianello ribadisce la posizione del Comune di Venezia:


 


“In ragione delle disposizioni transitorie dell’art. 72 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione sulla laguna di Venezia che prevede, tra l’altro, norme sulla possibile regolarizzazione delle imbarcazioni da Gran Turismo immatricolate entro il 31 agosto 2004, l’Amministrazione comunale ha ritenuto accoglibile la richiesta, in quanto il numero di regolarizzazioni presunte sarebbe rientrato nel numero di imbarcazioni Gran Turismo già previsto dal Comune. Successivamente la Provincia ha tentato di introdurre una ulteriore estensione all’articolo, richiedendo la regolarizzazione anche per le imbarcazioni che abbiano una stazza lorda inferiore alle dieci tonnellate, cioè i taxi, in gran parte operanti al Tronchetto. E’ noto come proprio il numero delle imbarcazioni adibite a taxi sia stato oggetto  di un rigoroso contingentamento approvato da una delibera comunale, a seguito di una concertazione con le categorie interessate e con la città. Inoltre tale scelta della Provincia appare anche in contrasto con l’attività svolta dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo. Ho quindi inviato una lettera al presidente Zoggia e all’assessore provinciale ai Trasporti con la quale esprimo la contrarietà del Comune e l’assenza di giustificazioni giuridiche che consentono di estendere le disposizioni transitorie dell’art. 72; inoltre, in aggiunta allo stravolgimento del contingente numerico fissato dall’Amministrazione, si andrebbe anche a sottrarre una consistente fetta di mercato ai titolari di licenza e/o autorizzazione comunale rientranti nel contingente”.


 


(di seguito, il testo della lettera inviata)


 


Al Signor
Presidente della Provincia di Venezia
Davide Zoggia
Ca’ Corner 2662
30170 Venezia



e, p.c.:      Al Signor
Assessore alla Mobilità e ai Trasporti
della Provincia di Venezia
Enza Vio
Via Muratori n.5
30170 Mestre - Venezia


 


In riferimento alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all’oggetto e relative alla modifica dell’art. 72 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione nella laguna di Venezia si rappresenta la contrarietà di questa amministrazione comunale (già esposte in sede di conferenza di servizi con la condivisione della nota del Commissario del Governo delegato al Traffico acqueo nella laguna di Venezia  protocollo n. 39/2004 del 28 gennaio 2004), per le motivazioni che seguono:
L’art. 72 del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione nella laguna di Venezia, dalla rubrica “Norme transitorie relative alle unità lagunari”, disciplina l’esercizio del trasporto di persone nella laguna veneta – servizio di noleggio con conducente – con le unità a motore di cui all’art. 5 comma 4 della legge regionale del Veneto 30.12.1993, n. 63 (ossia con unità “a motore di portata superiore alle venti persone, c.d. gran turismo.).



Detto articolo richiede alcuni interventi correttivi per la sua applicabilità, a seguito della sentenza del TAR Veneto n.4609/03, del 17.04.2003, pubblicata il 3.09.2003 che lo ha fatto rivivere nella sua formulazione originaria dopo l’intervento del CO.RE.CO del Veneto del 1998 che ne aveva annullato alcune parti.
Il campo di applicazione dell’art. 72 alle sole unità c.d. Gran Turismo viene ulteriormente confermato dal comma 4, primo periodo, che nella formulazione originaria ed attualmente vigente, così dispone: “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità con stazza lorda superiore a 10 tonnellate e portata superiore alle 20 persone,…”.
Le disposizioni transitorie dell’art.72 del Regolamento provinciale, quindi, riguardano le sole unità aventi portata superiore alle 20 persone (art.72 comma 1 in combinato disposto con l’art.5 comma 4 della L.R. 63/93, e quindi indipendentemente dalla stazza lorda che, pertanto, può essere inferiore alle 10 o anche alle 5 tonnellate) o stazza lorda superiore alle 10 tonnellate e portata superiore alle 20 persone (art.72 comma 4, primo periodo, in relazione all’art.5 comma 6 della L.R. 63/93).
Se quindi è pacifico che la norma di cui si propone la modifica (l’art.72 del Regolamento provinciale sulla navigazione lagunare) disciplina la fase transitoria delle unità in servizio di noleggio con conducente aventi portata superiore alle 20 persone e stazza lorda (superiore alle 10 tonnellate per lo svolgimento del servizio nell’ambito delle acque lagunari comprese nel territorio del Comune di Venezia, o anche inferiore alle 10 tonnellate per le restanti acque lagunari), l’intervento di modifica non può che riguardare solo ed esclusivamente le predette unità e deve volgere a rendere operativa la disposizione che diversamente sarebbe inapplicabile.
Invero, poiché il Regolamento provinciale in questione è entrato in vigore il 30 giugno 1998 e l’art.72, annullato dal CO.RE.CO. in sede di controllo, è stato fatto rivivere a decorrere dal 3 settembre 2003, ad opera della citata sentenza del TAR Veneto n.4609/03, è evidente che la disposizione espressa dal comma 1, laddove prevede che “Gli esercenti …, devono presentare al comune competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rilascio delle prescritte autorizzazioni..” risulta di fatto inapplicabile alla data del 3 settembre 2003 (ed ancor più oggi) essendo abbondantemente trascorsi i sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
In ragione di ciò appare opportuno modificare il previsto termine di “sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento” per la presentazione delle domande, con la fissazione di un nuovo termine che tenga conto della data di effettiva vigenza dell’art.72 del regolamento (ossia dal 3.9.2003, data di pubblicazione della citata sentenza TAR n.4609/03). A tal proposito, infatti si potrebbe ipotizzare un termine di sei mesi dalla nuova modifica per la presentazione delle domande.


 


Da quanto detto finora ed a parere di questo Comune, non emergono giustificazioni giuridiche che consentano di estendere le disposizioni transitorie dell’art.72 agli esercenti il servizio di noleggio con conducente con unità aventi portata fino a venti persone, in quanto oltretutto si verrebbe a stravolgere il contingente numerico previsto dall’apposito regolamento comunale in attuazione della citata legge regionale n.63 del 1993, oltre a sottrarre una consistente fetta di mercato ai titolari di licenza e/o autorizzazione comunale rientranti nel contingente.
Cordiali saluti.



On. Michele Vianello