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28/06/2005

Categoria: Politica residenziale

Entro giovedì il pagamento dell’Ici


La Direzione centrale Bilancio e Finanza del Comune ricorda che la scadenza per i versamenti della prima rata o in un’unica soluzione della imposta comunale sugli immobili (Ici) è fissata a giovedì prossimo, 30 giugno.


Di seguito un’ampia nota illustrativa di aliquote, detrazioni, modalità di pagamento.


 


ICI – 2005. SCADENZA DELLA PRIMA RATA
 
Si informano i contribuenti che la scadenza per i versamenti della prima rata o in un’unica soluzione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili è fissata al 30 giugno 2005.


Gli importi da versare sono i seguenti:
1^ rata - acconto: è pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
Unica soluzione: in questo caso l’imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso.


Le aliquote e detrazioni sono:


4 ‰  - per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;


4 ‰  - per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchè direttamente utilizzate dal soggetto passivo;


4 ‰  - per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio - Tributi - Ufficio I.C.I.;


4 ‰  - per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti  in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi del precedente punto. L’agevolazione spetta purchè i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni);
 
2 ‰  - abitazione principale per cambio di residenza da fuori Comune avvenuta nell’anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta;


2 ‰  - abitazione principale acquistata senza contributi pubblici nell’anno 2005 e limitatamente a tale anno di imposta e previa autocertificazione;


2 ‰  - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione;


0,5 ‰  - per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;


0,5 ‰  - per le abitazioni di proprietà  esclusiva dell’ATER locate ed assegnate a canone calmierato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98;


9 ‰  - per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati;


7 ‰  - per tutte le restanti unità immobiliari, comprese le “residenze secondarie” o “seconda casa”;


Detrazione di Euro 121,37.= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ulteriore detrazione di Euro 136,86.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) titolari di assegno sociale; b) portatori di handicap riconosciuto  grave  ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/1992; c) invalidità civile riconosciuta al 100%; d) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L’ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un’autocertificazione alla Direzione Centrale Finanza e Bilancio – Tributi - Ufficio I.C.I..


L’imposta va pagata se è superiore a Euro 2.07.
Qualora l’importo da versare sia superiore a Euro 2.07 ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2003.


I versamenti si effettuano:
a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della concessione o alle Poste sul C/C n. 332304 intestato a "GEST LINE Spa – Concessione di Venezia”.  Sarà possibile effettuare i versamenti anche presso le filiali di Venezia della Cassa di Risparmio di Venezia.
Solo nelle filiali della Carive di Venezia site in S.Marco, 4216 e a Mestre, P.zza XXVII Ottobre, 67, la riscossione, se effettuata in contanti o mediante addebito in c/c, sarà effettuata senza alcuna commissione a carico dei contribuenti.
oppure online con carta di credito tramite il portale dei servizi del Comune di Venezia (www.egov.comune.venezia.it)


INFORMAZIONI


Ogni contribuente potrà ricevere informazioni, notizie e modulistica nelle sedi dell’Ufficio Tributi:
Venezia – San Marco, 4785 tel. 041-2744091 fax 041-2744050
Mestre – Via Silvio Trentin , 23 tel. 041-2746091 fax 041-2746045
• il sito del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it/tributi