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31/05/2005

Categoria: Moto ondoso

Proroga al 20 giugno dell'ordinanza traffico acqueo



 


Commissario del Governo


Delegato al Traffico Acqueo


nella Laguna di Venezia


 


Venezia, 31 Maggio 2005


Ordinanza n. 15/2005


Protocollo n. 529/2005


 


Oggetto: Proroga fino al 20 giugno 2005 dell’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, per la parte relativa ai precetti che si differenziano dai precetti previsti dall’ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002, e successive modifiche e integrazioni.


 


 


IL COMMISSARIO DELEGATO


Sindaco di Venezia


 


VISTA l’ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell’Interno, delegato alla protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall’ordinanza 12.04.2002, n.3196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione “di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione”, tra le quali anche quelle esercitate in via ordinaria dal Comune di Venezia;


VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, 16 gennaio 2004 e 21 gennaio 2005 che hanno prorogato lo “stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare”, fino al 31 dicembre 2003 il primo; fino al 31 dicembre 2004 il secondo e fino al 30 giugno 2005 il terzo;


RICHIAMATE le proprie ordinanze: 28.12.2004, n.79/2004, protocollo n. 779/2004, avente ad oggetto disposizioni sulla Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato; 07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005, avente ad oggetto “Proroga fino al 31 marzo 2005 dell’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, nella parte relativa ai precetti che si differenziano da quelli previsti dall’ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002, e successive modifiche e integrazioni.; 31.03.2005, n. 9/2005, protocollo n.404 di “Proroga fino al 30 aprile 2005 dell’entrata in vigore di alcune disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004” e 28.04.2005, n.13/2005, protocollo n.459/2005 di “Proroga fino al 31 maggio 2005 dell’entrata in vigore di alcune disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004”;


VISTA la richiesta delle organizzazioni del trasporto lagunare Confcooperative, Lega Cooperative, Api Industria, Confartigianato Venezia, Presidente dei Bancali del 27 maggio 2005, pervenuta in pari data al Comune di Venezia, protocollo n. 208728, ed acquisita agli atti dell’Ufficio del Commissario delegato in data 31 maggio 2005, con acquisizione al protocollo n. 528/2005, con la quale viene chiesto di approfondire ulteriormente la proposta di modifica, dell’ordinanza n.79/2004 del 28.12.2004, elaborata dall’Ufficio del Commissario delegato;


RITENUTO di accogliere la predetta richiesta allo scopo di favorire una maggiore partecipazione degli operatori del trasporto acqueo all’elaborazione della nuova disciplina del traffico acqueo nelle zone a traffico lagunare limitato del Comune di Venezia, e conseguentemente di prorogare ulteriormente fino al 20 giugno 2005 l’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, per la parte relativa ai precetti che innovano i precetti già previsti dall’ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 e successive modifiche e integrazioni;


VISTI:


-          l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


-          l’art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


-          il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;


-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell’Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;


-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;


-          l’ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato alla protezione civile, n. 3170 datata 27 dicembre 2001;


-          l’ordinanza del Ministero dell’Interno, delegato alla protezione civile, n. 3196 datata 12 aprile 2002;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  29 novembre 2002;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  16 gennaio 2004;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 gennaio 2005 che proroga dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2005;


-          il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;


-          la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;


-          il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998, ed in particolare l’art.5;


-          il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63 del 1993;


-          il “Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia”;


-          la legge 5 marzo 1963, n.366 “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano – Grado”,


ORDINA


E’ prorogata fino al 20 giugno 2005 l’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, sulla Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato, per la parte relativa ai precetti che innovano i precetti già previsti dall’ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 e successive modifiche e integrazioni e, conseguentemente, sono fatti salvi i precetti innovativi che, pur restando privi di tutela sanzionatoria per il periodo sopra indicato, consentiranno di sperimentare sul campo i nuovi istituti.


La presente ordinanza costituisce parte integrante e sostanziale dell’ordinanza n. 79/2004 del 28/12/2004, come integrata dalle ordinanze Commissariali 07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005; 31.03.2005, n.9/2005, protocollo n.404/2005; 01.04.2005, n.10/2005, protocollo n.405/2005 e 28.04.2005, n.13/2005, protocollo n.459/2005.


La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Venezia.


Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.


 


IL COMMISSARIO DELEGATO


Sindaco di Venezia


Prof. Massimo Cacciari