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04/05/2005

Categoria: Polizia Municipale

Autovelox sul Ponte della Libertà, una nota della Polizia municipale


In relazione a una decisione del giudice di pace di Venezia di lunedì 2 maggio e ai conseguenti articoli sulla stampa locale, in merito all’attività di accertamento di violazioni del codice della strada sul Ponte della Libertà in Venezia per superamento dei limiti di velocità, il Comando della Polizia municipale ha rilasciato la seguente precisazione:


1. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, di cui sulle pagine dei quotidiani locali ampiamente si anticipano i contenuti, si precisa che l’accoglimento del ricorso trova fondamento in una interpretazione delle norme del Codice della Strada non condivisibile e frutto di una errata valutazione circa la  portata della nota del Ministero infrastrutture e trasporti inviata al Comune di Treviso. Si ribadisce infatti che le apparecchiature utilizzate sul Ponte della Libertà sono omologate a norma di legge, con apposito decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Esse sono operative da numerosi anni, senza che alcun giudice di pace ne riscontrasse la irregolarità in sede di ricorso.


2. Anche recentemente con sentenza n. 112/05, un giudice di pace di Venezia ha confermato la regolarità degli accertamenti effettuati con gli strumenti in questione, bocciando il motivo di ricorso fondato sulla mancata omologazione degli stessi per l’impiego senza agenti di polizia. L’art. 201 commi 1 bis e 1 ter del Codice della strada stabilisce infatti chiaramente che non occorre la presenza degli organi di polizia quando l’accertamento della violazione avviene con apparecchiature debitamente omologate, come appunto quelle sul Ponte della Libertà. Quindi, non risulta necessaria alcuna nuova omologazione “ad hoc” , dato che la normativa in argomento mira a soddisfare due diverse esigenze che entrano in gioco al momento dell’accertamento di una violazione: da un lato la correttezza delle risultanze delle apparecchiature utilizzate (aspetto oggettivo dell’accertamento), dall’altro il diritto di difesa del trasgressore (aspetto soggettivo dell’accertamento), e le norme da applicarsi si esprimono univocamente in tale senso. Dette esigenze sono soddisfatte pienamente nella specie.


3. Ne risulta che non può essere ritenuta necessaria una nuova omologazione per apparecchi già omologati. Anzi il Codice stabilisce che in alcune situazioni viarie (e il Ponte della Libertà é una di queste per espressa previsione della  Prefettura di Venezia) non é necessaria la contestazione immediata della violazione all’automobilista. In altri termini, le omologazioni delle apparecchiature, oltre a dare valenza probatoria prevista dal Codice della strada alle risultanze delle apparecchiature stesse, ora consentono anche l’utilizzo delle medesime in automatico e senza la presenza degli agenti accertatori, purché sia indicata la norma giuridica di riferimento e le ragioni sulla base delle quali non si è provveduto alla contestazione immediata dell’infrazione. Avverso la sentenza citata, non appena pubblicata ufficialmente, sarà pertanto proposto dal Comune di Venezia ricorso per Cassazione.


4. Con riguardo alla citata sentenza della Cassazione si precisa inoltre che essa non può riguardare l’attività della Polizia municipale del Comune di Venezia. Infatti, le apparecchiature utilizzate rientrano nella disponibilità esclusiva della Polizia municipale stessa e vengono collocate in apposite strutture all’uopo destinate e costantemente controllate.


5. In ordine alla nota del Ministero diretta al Comune di Treviso si afferma che nessun rilievo la stessa può avere per gli strumenti in uso al Comune di Venezia, dato che essa si riferisce a situazioni ed apparecchiature non ben precisate e utilizzate in contesti stradali diversi da quelli propri al caso di Venezia. Comunque una “nota” di un dirigente del Ministero Trasporti non può avere efficacia tale da rendere illegittimi strumenti già omologati da apposita commissione ministeriale  tecnica di esperti. Il Comune di Venezia deve infine evidenziare che la tutela della sicurezza della circolazione stradale e della integrità fisica degli utenti deve prevalere su ogni altra formale considerazione riguardante l’operato degli organi di polizia stradale, purché siano garantiti i diritti degli utenti, come avviene nel caso concreto.


Con viva cortese richiesta di pubblicazione / diffusione.