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01/04/2005

Categoria: Viabilità e Trasporti

Ordinanza del commissario: prorogata al 30 aprile l’entrata in vigore
delle sanzioni previste dall’ordinanza sulle zone a traffico limitato


Si trasmette in allegato (tre cartelle) l’ordinanza con la quale, in data odierna, il commissario del Governo delegato al traffico acqueo nella Laguna di Venezia, ha prorogato al 30 aprile l’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza 79/2004, relativa alla istituzione delle zone a traffico lagunare limitato.


 


Commissario del Governo
Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia


Venezia, 01.04.2005
Ordinanza n.10/2005
Protocollo n.405/2005


Oggetto: Proroga fino al 30 aprile 2005 dell'entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, per la parte relativa ai precetti che si differenziano dai precetti previsti dall'ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002, e successive modifiche e integrazioni.



IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia


VISTA l'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall'ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione "di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione", tra le quali anche quelle esercitate in via ordinaria dal Comune di Venezia;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, 16 gennaio 2004 e 21 gennaio 2005 che hanno prorogato lo "stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare", fino al 31 dicembre 2003 il primo; fino al 31 dicembre 2004 il secondo e fino al 30 giugno 2005 il terzo;
RICHIAMATA le proprie ordinanze: 28.12.2004, n.79/2004, protocollo n. 779/2004, avente ad oggetto disposizioni sulla Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato; 07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005, avente ad oggetto "Proroga fino al 31 marzo 2005 dell'entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, nella parte relativa ai precetti che si differenziano da quelli previsti dall'ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002, e successive modifiche e integrazioni."; 31.03.2005, n.9, protocollo n.404 avente ad oggetto "Proroga fino al 30 aprile 2005 dell'entrata in vigore di alcune disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004";
CONSIDERATO che con provvedimento Commissariale protocollo n.212/2005 del 15.02.2005 è stata nominata un'apposita Commissione di verifica e studio per l'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 79/2004, del 28.12.2004, il cui esito dei lavori, terminati nella seduta del 24.03.2005, è all'esame del Commissario delegato;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con ordinanze n.1538/2005 (Ricorso n.2031/2005) del 22.03.2005 e n.1539/2005 (ricorso n.2032/2005) del 22.03.2005, ha respinto le istanze cautelari nei confronti dell'ordinanza Commissariale n.79/2004 del 28.12.2004, accolte in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con ordinanze n.200500153 (Ric.277/2005) del 16.02.2005 e n.200500154 (Ric. N.278/2005) del 16.02.2005;
TENUTO CONTO che a causa delle citate ordinanze di sospensiva n.200500153 del 16.02.2005 e n.200500154 del 16.02.2005, emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, non è stato possibile effettuare la sperimentazione della citata ordinanza Commissariale 79/2004, così come prevista dall'ordinanza Commissariale 1/2005 del 7.02.2005, che ne aveva fissato il termine di scadenza al 31 marzo 2005;
CONSIDERATO che l'entrata in vigore di tutti gli istituti previsti dell'ordinanza commissariale 79/2004 del 28.12.2004 coincide con la consultazione elettorale regionale e comunale del  3 e 4 aprile 2005 e che il Comune di Venezia, nel cui ambito territoriale è applicabile la disciplina dettata dalla predetta ordinanza commissariale, è interessato dalla consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;
RITENUTO  che quest'ultima circostanza potrebbe generare strumentali speculazioni politiche tali da creare disagi per l'utenza ed incertezze interpretative in sede di applicazione della nuova disciplina;
VALUTATA l'opportunità di proseguire nella sperimentazione dei nuovi istituti, di cui all'ordinanza Commissariale 79/2004, fino al 30 aprile 2005 e, conseguentemente, di sospenderne, fino alla predetta data, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie per la parte relativa ai precetti che innovano i precetti previsti dall'ordinanza Commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 e successive modifiche e integrazioni, anche allo scopo di corresponsabilizzare il nuovo Sindaco di Venezia nell'applicazione del provvedimento;
VISTI:
- l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;
- l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  29 novembre 2002;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  16 gennaio 2004;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 gennaio 2005;
- il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998, ed in particolare l'art.5;
- il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63 del 1993;
- il "Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia";
- la legge 5 marzo 1963, n.366 "Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano - Grado",
ORDINA
E' prorogata fino al 30 aprile 2005 l'entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, sulla Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato, per la parte relativa ai precetti che innovano i precetti previsti dall'ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002 e successive modifiche e integrazioni e, conseguentemente, sono fatti salvi i precetti innovativi che, pur restando privi di tutela sanzionatoria per il periodo sopra indicato, consentiranno di sperimentare sul campo i nuovi istituti.
La presente ordinanza costituisce parte integrante e sostanziale dell'ordinanza n. 79/2004 del 28/12/2004, come integrata dalle ordinanze Commissariali 07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005 e 31.03.2005, n.9/2005, protocollo n.404/2005.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2005 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.



IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
Prof. Paolo Costa