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31/03/2005

Categoria: Comunicazioni del Sindaco

Ordinanza 9/2005: Proroga disposizioni sanzionatorie




Commissario del Governo


Delegato al Traffico Acqueo


nella Laguna di Venezia


 


Venezia, 31 marzo 2005


Ordinanza n. 9/2005


Protocollo n. 404/2005


 


Oggetto: Proroga fino al 30 aprile 2005 dell’entrata in vigore di alcune disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004.


 


 


IL COMMISSARIO DELEGATO


Sindaco di Venezia


 


VISTA l’ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell’Interno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2.01.2002 - come modificata dall’ordinanza ministeriale 12.04.2002, n.3196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19.4.2002, n.92 - con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia, con attribuzione “di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione”, tra le quali anche quelle esercitate in via ordinaria dal Comune di Venezia;


VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, 16 gennaio 2004 e 21 gennaio 2005 che hanno prorogato lo “stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare”, fino al 31 dicembre 2003 il primo; fino al 31 dicembre 2004 il secondo e fino al 30 giugno 2005 il terzo;


RICHIAMATA le proprie ordinanze 28.12.2004, n.79/2004, protocollo n. 779/2004, avente ad oggetto disposizioni sulla Istituzione delle Zone a Traffico Lagunare Limitato e 07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005, avente ad oggetto “Proroga fino al 31 marzo 2005 dell’entrata in vigore delle disposizioni sanzionatorie previste dall’ordinanza Commissariale n.79/2004, del 28.12.2004, nella parte relativa ai precetti che si differenziano da quelli previsti dall’ordinanza commissariale 24.06.2002, n. 25/2002, protocollo n. 286/2002, e successive modifiche e integrazioni.;


CONSIDERATO che con provvedimento Commissariale protocollo n.212/2005 del 15.02.2005 è stata nominata un’apposita Commissione di verifica e studio per l’attuazione dell’ordinanza commissariale n. 79/2004, del 28.12.2004, il cui esito dei lavori, terminati nella seduta del 24.03.2005, è stato presentato al Commissario delegato;


PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con ordinanze n.1538/2005 (Ricorso n.2031/2005) del 22.03.2005 e n.1539/2005 (ricorso n.2032/2005) del 22.03.2005, ha respinto le istanze cautelari nei confronti dell’ordinanza Commissariale n.79/2004 del 28.12.2004, accolte in primo grado dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con ordinanze n.200500153 (Ric.277/2005) del 16.02.2005 e n.200500154 (Ric. N.278/2005) del 16.02.2005;


TENUTO CONTO che a causa delle citate ordinanze di sospensiva n.200500153 del 16.02.2005 e n.200500154 del 16.02.2005, emesse dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, si rende necessario proseguire ulteriormente nella sperimentazione di alcuni istituti della citata ordinanza Commissariale 79/2004, anche dopo la sperimentazione prevista, fino al 31.03.2005, dall’ordinanza Commissariale 1/2005 del 7.02.2005;


RITENUTO pertanto di proseguire nella sperimentazione fino al 30 aprile 2005 di alcuni istituti dell’ordinanza Commissariale 79/2004, con conseguente sospensione delle corrispondenti disposizioni sanzionatorie, così come di seguito elencati: 1) la protrazione dell’orario delle unità a remi in servizio pubblico non di linea dalle ore   01,00 alle ore 04,00, nonché circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi e per i servizi in occasione di matrimoni, funerali; 2)  la limitazione della larghezza massima superiore a metri quattro, purché non superiore a metri cinque, per le unità costruite o immatricolate entro il 24 giugno 2002 (data di emanazione dell’ordinanza commissariale n.25/2002) in circolazione nella Zona a Traffico Lagunare Limitato – Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. – E.C.S.) di Venezia e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, di cui all’art.13;


 


VISTI:


-                 l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


-          l’art. 107, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


-          il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;


-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell’Interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;


-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza del territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;


-          l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3170 datata 27 dicembre 2001;


-          l’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3196 datata 12 aprile 2002;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  29 novembre 2002;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  16 gennaio 2004;


-          il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 gennaio 2005;


-          il Codice della navigazione R.D. 30 marzo 1942, n. 327;


-          la legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;


-          il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, approvato dalla Provincia di Venezia con deliberazione consiliare prot.247721 del 25.06.1998, ed in particolare l’art. 5;


-          il Regolamento comunale della città di Venezia in attuazione alla citata legge regionale n.63 del 1993;


-          il “Regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia”;


-          la legge 5 marzo 1963, n.366 “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano – Grado”,


ORDINA


E’ prorogata fino al 30 aprile 2005 la sperimentazione di alcuni istituti, di cui all’ordinanza Commissariale 79/2004 - con conseguente sospensione delle corrispondenti disposizioni sanzionatorie - così come di seguito elencati: 1) la protrazione dell’orario delle unità a remi in servizio pubblico non di linea dalle ore 01,00 alle ore 04,00, nonché la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi e per i servizi in occasione di matrimoni, funerali; 2)  la limitazione della larghezza massima superiore a metri quattro, purché non superiore a metri cinque, per le unità costruite o immatricolate entro il 24 giugno 2002 (data di emanazione dell’ordinanza commissariale n.25/2002) in circolazione nella Zona a Traffico Lagunare Limitato – Esterna al Centro Storico (Z.T.L.L. – E.C.S.) di Venezia e delle isole di: Giudecca, Lido, Murano, Burano, Mazzorbo e Torcello, di cui all’art. 13.


La presente ordinanza costituisce parte integrante e sostanziale dell’ordinanza n. 79/2004 del 28/12/2004, come integrata dall’ordinanza Commissariale  07.02.2005, n.1/2005, protocollo n. 80/2005.


La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2005 e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Venezia.


Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60 giorni.


 


 


D’ordine del Commissario delegato


(Sindaco di Venezia Prof. Paolo Costa)


Il Dirigente


Dott. Alfonso Garlisi