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23/03/2005

Categoria: Lavori Pubblici

La Giunta decide per la prima volta l’acquisizione di una strada privata a Mestre



 La Giunta comunale, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore al Patrimonio, ha deciso per la prima volta l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di una strada privata a Mestre, via della Montagnola, essendo intervenuta la sua irreversibile trasformazione a viabilità pubblica nel giugno 2002, quando, con l’approvazione del progetto definitivo del parcheggio scambiatore Gazzera A, via della Montagnola, lunga 350 metri e larga 10, ha messo in comunicazione due spazi pubblici, il parcheggio e via Miranese.


Sorta ai primi anni Cinquanta – il toponimo è del 1954 – via della Montagnola è sempre stata individuata come viabilità sia nelle licenze edilizie e nelle concessioni edilizie per l’edificazione su terreni prospicienti, sia sulle mappe catastali, mentre negli atti privati di compravendita è sempre stata indicata come servitù di passaggio a favore dei vari lotti edificati. Nel corso degli anni è stato comunque il Comune a provvedere all’adeguamento delle reti infrastrutturali (fognature, acqua, illuminazione pubblica, etc), nonché all’asfaltatura e alla manutenzione, anche radicale, della pavimentazione stradale: ai proprietari frontisti non è mai stata chiesta la compartecipazione agli oneri, proprio nella considerazione, consolidatasi nei decenni, che si trattava di viabilità aperta al pubblico transito, indicata come urbanizzazione esistente nelle pratiche di concessione edilizia. Come “viabilità esistente” via della Montagnola è stata individuata negli strumenti urbanistici già dalla variante al Prg del 1973.


La delibera ricorda in premessa l’articolo 43 del Dpr 327/2001, il quale prevede che l’autorità che utilizza il bene possa disporne l’acquisizione al patrimonio indisponibile, risarcendo i danni al proprietario; e annota che l’area è gravata da servitù di passaggio e non può avere uso diverso da quello di viabilità, e che non ha mai avuto potenzialità edificatoria negli strumenti urbanistici, mentre gli interventi di urbanizzazione e di continua manutenzione della strada, effettuati dal Comune, hanno dato vantaggi ai proprietari delle case, con incremento del valore immobiliare delle proprietà. Ai fini del risarcimento ai proprietari, il valore dell’area stradale è stato determinato con un complesso confronto tra il valore di mercato quale incolto improduttivo e il plusvalore apportato dagli interventi del Comune, e a fronte di due ipotesi di stima riferite al momento delle irreversibile trasformazione di via della Montagnola in viabilità pubblica: gli interventi comunali degli anni Ottanta o il parcheggio scambiatore del 2002?


Nella prima ipotesi, non vi dovrebbe essere alcun danno da risarcire (dato il valore aggiunto conseguente agli interventi, che porterebbe addirittura al segno negativo il valore del danno); nella seconda, il valore del sedime stradale – gravato di servitù di passaggio e senza mercato – sarebbe paragonabile al valore agricolo medio di area incolta previsto dal Dpr 327/2001, con interessi di mora. La delibera afferma che con gli interventi degli anni Ottanta i privati sono stati “spossessati” di fatto, ma che la trasformazione indiscutibile è avvenuta dal giugno 2002, con il collegamento tra la viabilità pubblica (via Miranese) e la struttura pubblica (parcheggio scambiatore). Il valore dell’area è stato perciò stabilito in 2,10 euro a metro quadrato, più interessi di mora pari a 0,48 €/mq, cioè in totale 2,58 €/mq, per un importo complessivo di 10 mila euro.