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Oggetto: MOZIONE A SOSTEGNO DEL RICONOSCIMENTO  DI DIRITTI ALLE PERSONE CHE VIVONO IN CONVIVENZE NON MATRIMONIALI


nr. d'ordine

nr. protocollo

data pubbl.

proponente

data Protocollo

658

175

7/12/2006

Sebastiano Bonzio
 

14/12/2006


Aggiornamenti

esito

data pubbl.

testo

discussa 

30/10/2007 

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Testo
 
Il  Consiglio Comunale di Venezia

PREMESSO che
I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica  per la famiglia così come definita  dall’art. 29 della Costituzione: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”;
II. Compito di questa amministrazione e del governo è di  garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall’ articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio.

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “ le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze ”; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che “ l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza ”.

EVIDENZIATO che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione, rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce che  “ Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune ”.

VISTO che l’art. 33 del Regolamento d’esecuzione stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che  ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco ”.

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:


A) ad istruire l’ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, l’ “ Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi” (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989;

B) a predisporre la relativa modulistica;

C) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto.



 

Sebastiano Bonzio          
 
          

 

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