Testo Premesso:
- Che il Regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico, all’art. 1, lettera a) definisce come attività artistiche che possono essere esercitate permanentemente, ai sensi del successivo art. 3, punto 1), “ le opere dell'ingegno, di abilità e di bravura nel campo delle arti figurative: disegni, quadri, pitture, ritratti e simili”;
- Che tale definizione, in considerazione dello sviluppo di nuove tecniche nel campo delle arti figurative, risulta essere non più adeguata a riconprendere le molteplici attività artistiche che anche a Venezia oramai si esercitano e richiedono il conseguente riconoscimento regolamentare;
- Che, stante l’attuale situazione regolamentare, numerosi “nuovi” artisti sono di fatto discriminati nell’esercizio permanente della loro fondamentale fonte di reddito, che viene declassata ad attività da autorizzarsi solo saltuariamente, poiché riconosciuta come appartenente alla definizione di cui l’art. 1, lettera b) del predetto Regolamento, ossia “opere dell'ingegno di abilità e di bravura in altri campi artistici: costruzione di oggetti di pregio e di arte (come monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili), nonché qualsiasi espressione di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico”;
- Che le condizioni di queste nuove professionalità artistiche vengono ulteriormente aggravate a causa della delirante normativa regionale che impedisce anche di esercitare, sotto qualsiasi forma, l’attività di commercio itinerante;
Si chiede se sia intenzione di questa Amministrazione modificare l’articolo 1, lettera a) del Regolamento comunale per la disciplina delle attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico, al fine di:
1)comprendere, a giusto titolo, tra le attività che possono essere esercitate permanentemente anche quelle che sono espressione delle nuove professionalità artistiche;
2) assicurare pari dignità alle nuove professionalità artistiche, una realtà in continua evoluzione, permettendo a chi le esercita di uscire dalla provvisorietà in cui oggi è relegato dall'attuale Regolamento.
|