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Oggetto: Rapporti  gestionali con la Compagnia di Assicurazioni Carnica


nr. d'ordine

nr. protocollo

data pubbl.

proponente

assessore/i
competente/i

data Protocollo

data Scadenza

tipo risposta

937

39

8/5/2007

Alfonso Saetta
 

Assessore Mara Rumiz
 
e per conoscenza
 
Al Presidente VII^ Commissione

11/5/2007

10/6/2007

in Commissione


Aggiornamenti

risposta

data pubbl.

testo

in Commissione 

4/6/2007 

Leggi verbale 


 

Testo
 
PREMESSO CHE:

- la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, il favorire l’effettivo esercizio dei diritti delle persone o il provvedere a scopi diversi del normale esercizio delle loro funzioni, le leggi dello Stato dispongono e destinano, fra l’altro, anche risorse aggiuntive ad effettivi interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni ( Costituzione Italiana, art. 19 , comma 5);
- sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione( Costituzione Italiana, art.24, comma 3);
- i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici (Costituzione Italiana, art. 28);
- il Comune, onde eliminare qualsiasi situazione di incertezza che grava su chi è sottoposto a un determinato rischio e, scegliendo la polizza più adatta alle proprie esigenze, (entità e natura dei rischi e dei sinistri, dei massimali, delle franchigie, delle designazioni dei beneficiari e quant’altro necessario), ha contratto un’adeguata polizza di assicurazione con la Compagnia di Assicurazioni Carnica;

IN CONSIDERAZIONE

- della relazione semestrale delle attività del Difensore Civico (prot. gen. N° 160504/2007 del 12.04.2007, al comma Patrimonio (5 posizioni), in cui si precisa:
“ nei sinistri occorsi a causa della cattiva manutenzione delle strade si evidenzia una notevole difficoltà nella gestione dei rapporti con la Compagnia di Assicurazioni Carnica,  garante per la responsabilità civile del Comune di Venezia, più impegnata a respingere le richieste di risarcimento (con discutibili affermazioni di mancanza di responsabilità per “insussistenza di insidie e trabocchetti” anche a fronte di macroscopiche carenze di manutenzione ) che a pagare i dovuti risarcimenti ”;


- si evidenzia altresì, che: “ l’intervento del Difensore Civico non dovrebbe essere  limitato al semplice sollecito di una risposta, qualora l’istanza di risarcimento presentata direttamente dal cittadino non sia riscontrata dall’Amministrazione o dall’assicuratore, ma possa giungere a perorare la richiesta di risarcimento in tutte le sue fasi, non  dovendosi ritenere atto di cattiva amministrazione la sola mancanza di risposta alla prima istanza stessa, cioè la mancata manutenzione  che ha dato origine al sinistro.  Il rischio è di costringere il cittadino a rivolgersi al Giudice Ordinario, dinanzi al quale le argomentazioni dilatorie e defatigatorie della Compagnia Assicuratrice non trovano accoglimento, con (irrimediabile!) danno d’immagine per l’Amministrazione e maggiori oneri finali.
La “raccomandazione” è quella di prevedere, per il futuro, nuove procedure per la liquidazione dei danni “.

SI INTERPELLA

se, a tanto in premessa, si reputa di grande, immediata e necessaria utilità, per meglio favorire l’effettivo esercizio dei diritti del cittadino, promuovere:

a) – la revisione immediata delle condizioni generali di assicurazione (limiti massimi di risarcibilità, garanzie obbligatorie e accessorie, franchigie e scoperti, esclusioni e rivalse, coperture per funzionari, dipendenti e terzi occasionali, altri eventi)  stipulate con la Compagnia di Assicurazioni Carnica, ;  

b) – di volere attuare nuove procedure per la liquidazione dei danni relativi a sinistri occorsi, attribuendone al Difensore Civico tutte le varie fasi afferenti e inerenti gli interventi procedurali fino al pagamento dei “dovuti risarcimenti” .      


 

Alfonso Saetta          
 
          

 

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