Testo Premesso che la legge della Regione Veneto n. 2 del 9 gennaio 2003, recante “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, recita, all’art. 4, comma 7, “I Comuni, nel determinare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 …. e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento”;
Specificato che i soggetti sopra citati sono:
- cittadini emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
- coniuge superstite e discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui sopra;
Interroga l’Assessora alla Casa
Per conoscere se l’Amministrazione Comunale di Venezia abbia provveduto/intenda provvedere ad applicare detta riserva, ed in quale misura, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale n. 10/1996, ai soggetti individuati in premessa.
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