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Oggetto: Legge Regionale n. 2/2003 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”. Assegnazione alloggi ERP


nr. d'ordine

nr. protocollo

data pubbl.

proponente

assessore/i
competente/i

data Protocollo

data Scadenza

tipo risposta

564

107

16/10/2006

Giorgio Reato
 

Assessore Mara Rumiz
 
e per conoscenza
 
Al Presidente VII^ Commissione

17/10/2006

16/11/2006

in Commissione


Aggiornamenti

risposta

data pubbl.

testo

in Commissione 

7/11/2006 

Leggi verbale 


 

Testo
 
Premesso che la legge della Regione Veneto n. 2 del 9 gennaio 2003, recante “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”, recita, all’art. 4, comma 7, “I Comuni, nel determinare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ….  e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento”;

Specificato che i soggetti sopra citati sono:
- cittadini emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
- coniuge superstite e discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui sopra;


Interroga l’Assessora alla Casa



Per conoscere se l’Amministrazione Comunale di Venezia abbia provveduto/intenda provvedere ad applicare detta riserva, ed in quale misura, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale n. 10/1996, ai soggetti individuati in premessa.



 

Giorgio Reato          
 
          

 

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