Contenuti della pagina

art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui

  1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

invia INVIA PAGINA stampa STAMPA
 
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:06