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art. 240. Responsabilitą dell'organo di revisione

  1. I revisori rispondono della veridicitą delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:06