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art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori

  1. Il collegio dei revisori č validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

  2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:06