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art. 212. Servizio di tesoreria svolto per pił enti locali

  1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di pił enti locali devono tenere contabilitą distinte e separate per ciascuno di essi.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:05