Contenuti della pagina

art. 205. Attivazione di prestiti obbligazionari

  1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

indietro

 
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:04