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art. 176. Prelevamenti dal fondo di riserva

  1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:03