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art. 167. Ammortamento dei beni

  1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.

  2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento č effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed č possibile la sua applicazione al bilancio in conformitā all'articolo 187.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:03