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art. 220. Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

  1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere č tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennitā di mora in caso di ritardato pagamento.

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a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:05