Contenuti della pagina

art. 139. Pareri obbligatori

  1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attivitą degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

indietro

 
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:02