Contenuti della pagina

art. 136. Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

  1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedereentro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

indietro

 
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
ultimo aggiornamento: 20/6/2001 - 15:02