Lo statuto
Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 235 del 7 giugno 1991 e n° 385 del 21 ottobre 1991 - Effettuato controllo da parte della Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con ordinanza n° 6065/AP - n° 9542/AP del 27 novembre 1991.
Modificato con deliberazione n° 35 del 21/22 marzo 1994 - Effettuato controllo da parte della Sezione del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza n° 1392/C del 20 aprile 1994 - n° 1392/A del 30 maggio 1994.
Modificato con deliberazione n° 159 del 2/3 ottobre 1995 - esecutiva per decorso del termine il 7 novembre 1995 Prot. Reg. n. 4164 del 17 ottobre 1995.
Modificato con deliberazioni n° 28/bis del 14 febbraio 1997, Prot. Reg. n. 549 del 26.2.1997 e n°37 del 17 febbraio 1997 Prot. Reg. n.547 del 26.2.1997 - esecutive per decorso del termine il 19 marzo 1997.
Modificato con deliberazioni n.193 e n. 194 del 23 novembre 1998 e n. 217 del 21 dicembre 1998. Riformulazione degli articoli 4 comma 3 - 11 comma 2 - 24 comma 1.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 21 dicembre 1999, esecutiva per decorso del termine il 23 gennaio 2000.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12 giugno 2000, esecutiva per presa d'atto in data 19 giugno 2000.
CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
1.Venezia, Comune della Repubblica e dell'omonima area metropolitana, costituito dalla comunità delle popolazioni insediate nel territorio individuato nella planimetria depositata presso la residenza municipale, esprime nello statuto la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Venezia tutela la propria civiltà, riconosce le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio ed assume le relative articolazioni amministrative.
Art. 2
1. Il Comune di Venezia con metodo democratico, secondo principi di partecipazione, trasparenza, solidarietà e programmazione, progetta e promuove la qualità della vita per cittadine, cittadini ed ospiti rendendosi garante dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo, della convivenza pacifica e delle differenze di sesso, razza, lingua e religione. Concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni a livello nazionale e internazionale, alla promozione delle politiche di pace e cooperazione per lo sviluppo economico, sociale e democratico. Tutela l'ambiente e le specie viventi; promuove lo sviluppo sostenibile.
1/bis. Il Comune, nel promuovere la valorizzazione del lavoro nella società, adotta all'interno della propria organizzazione procedure atte a favorire la partecipazione dei/delle lavoratori/lavoratrici alla determinazione degli obbiettivi e delle modalità di gestione.
2. I diritti di partecipazione previsti negli articoli 4, 8/bis, 28, sono riconosciuti ai/alle cittadini/cittadine che abbiano compiuto il 18° anno d'età e per i/le quali non esistano elementi ostativi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Comune di Venezia:
- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed eguaglianza stabiliti dall'art. 3 (1) della Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuove le libertà dei cittadini e delle cittadine, il diritto al lavoro, alla casa e alla salute;
- adotta azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
- garantisce il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro impedendo qualsiasi forma di discriminazione per chi vive la condizione omosessuale. Il Regolamento Comunale e il Regolamento Organico del Personale saranno informati a tali principi e stabiliranno norme per la realizzazione degli stessi.
Art. 3
1. Il gonfalone di Venezia ed il simbolo del Leone di San Marco rappresentano la comunità.
2. La sede del Comune è in Venezia Ca' Farsetti.
3. In considerazione della specificità del proprio territorio ed in attuazione del principio della partecipazione il Comune si dota di strutture adeguate per decentrare i lavori istituzionali anche nella terraferma veneziana.
CAPO II - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DEL COMUNE
SEZIONE I - NORME GENERALI
Art. 4
1. L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni membro ed in termine congruo, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo è chiamato a deliberare.
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai/alle singoli/e Consiglieri/e.
3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta anche ai Consigli di Quartiere. L'iniziativa dovrà essere presentata da una maggioranza qualificata pari ad almeno 2/3 dei/delle consiglieri/e assegnati/e al Consiglio di Quartiere promotore dell'iniziativa.
4. Gli atti dell'amministrazione debbono specificare se comportano impegno di spesa per il Comune ed essere corredati del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
5. Sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni amministrative del Comune ricoperte da donne.
Art. 4/bis
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi generali:
1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani specifici di settore, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
2. La gestione amministrativa dell'Ente, ai sensi del successivo art. 17, è attribuita ai dirigenti direttori di settore, ai dirigenti delegati, ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo.
3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal/dalla rispettivo/a Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
4. Viene garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La struttura comunale è organizzata per settori. Vanno favorite forme di collaborazione col sistema pubblico comunale allargato.
6. L'organizzazione del lavoro compete ai direttori dei settori che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo.
7. Ai componenti la Giunta e il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.
8. Al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai direttori di settore, ai dirigenti nonché ai responsabili dei servizi, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.
9. Le spese di cui ai punti 7 e 8 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
10. A richiesta degli interessati, il gettone di presenza, previsto per la partecipazione ai Consigli e Commissioni può essere trasformato, in base alla normativa vigente, in indennità di funzione.
11. Le funzioni del Comune possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dalle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, individuate tramite deliberazioni, anche a contenuto regolamentare, degli organi comunali competenti.
12. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 sono previste particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale nonché il conseguente status dei presidenti e dei componenti il Consiglio Circoscrizionale. Le modalità attuative di quanto sopra saranno definite con apposito regolamento consiliare.
SEZIONE II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 5
1. Il Consiglio Comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei/delle dirigenti cui sono rivolti.
2. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 32 comma 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 (2) il Consiglio è competente per gli atti che predeterminano i modi e le condizioni della successiva attività comunale.
3. Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività comunale, nonché sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia, a mezzo di azienda speciale o di istituzione. Nell'esercizio del controllo amministrativo il Consiglio si avvarrà della collaborazione del Collegio dei revisori e dell'ufficio per il controllo economico della gestione ognuno per le proprie competenze.
4. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, viene esercitato dal Consiglio Comunale, previa relazione del Sindaco sul loro andamento politico ed amministrativo, attraverso l'esame del bilancio annuale d'esercizio e del conto profitti e perdite della società e delle relative relazioni.
5. Nelle stesse forme si attua il controllo del Consiglio su ogni altra partecipazione societaria del Comune.
6. Il controllo sui servizi affidati in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.
7. L'iniziativa dei/delle singoli/e consiglieri/e nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 viene esercitata depositando il testo della proposta di deliberazione presso la Segreteria Generale, che acquisisce i pareri prescritti, ne valuta la legittimità e la trasmette alla competente Commissione consiliare per l'ulteriore corso.
Art. 5/bis
1. Il Consiglio Comunale neoeletto è convocato dal Sindaco e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è presieduta dal/la Consigliere anziano, fino all'elezione del/la Presidente dell'Assemblea.
3. È Consigliere anziano colui/colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del T.U. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modifiche.
4. Il Consiglio Comunale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese il/la Presidente, e con voto limitato ad uno, due V. Presidenti. Il/la Presidente ed i Vice Presidenti possono essere revocati con la maggioranza assoluta dei/delle consiglieri/e assegnati/e.
5. Il/la Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal/la Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal/la V. Presidente.
6. Il/la Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei/delle Consiglieri/e o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. E` tenuto a riunirlo nei termini previsti dal Regolamento su richiesta del Sindaco.
7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
8. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
Art. 6
1. Il Consiglio istituisce nel suo seno, con criterio proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti o straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori, di studio o di indagine.
2. Le competenze di ciascuna Commissione sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che la istituisce.
3. In via ordinaria e nell'ambito delle rispettive competenze spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio e dei programmi di referato; la verifica e la relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione dei piani e programmi generali o di settore ed ogni altro compito loro assegnato dallo statuto o dal regolamento.
4. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono definite dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Il regolamento può prevedere che le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime dalla Commissione competente siano presentate al Consiglio Comunale in apposito allegato all'ordine del giorno e siano votate senza discussione, salva la diversa richiesta di un/una consigliere/a.
Art. 6/bis
Forme di garanzia delle minoranze
1. Il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, istituisce, al proprio interno, Commissioni di controllo, di garanzia o di indagine con composizione, possibilmente proporzionale, ai gruppi presenti in Consiglio.
2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta alle minoranze.
3. La procedura di nomina del/la Presidente avviene all'interno della Commissione a votazione palese, alla quale partecipano solo i consiglieri di minoranza.
4. I consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto.
5. Il/la Presidente eletto/a deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in Commissione.
6. La Commissione, nell'ambito dei compiti che le sono affidati, si avvale del personale e delle strutture messi a sua disposizione e cessa allo scadere stabilito nella deliberazione che l'ha istituita.
7. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente, i quali sono tenuti a collaborare.
Art. 7
1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi.
1/bis. Ogni gruppo consiliare dispone presso il Comune di una sede, del personale, delle attrezzature, dei servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale così come verrà determinato dal Regolamento.
2. La Conferenza dei Capigruppo presieduta dal/dalla Presidente/ssa del Consiglio ed alla quale partecipano il/la Sindaco ed i due V.Presidenti e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda il calendario dei lavori, l'inserzione di argomenti all'ordine del giorno, nonché i modi ed i tempi della discussione. In mancanza di accordo decide il/la Presidente/ssa tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5/bis.
3. Gli atti ed i provvedimenti che la Giunta intende sottoporre alla preventiva valutazione dei Consigli circoscrizionali o delle associazioni sono comunicati, previamente ed in forma integrale, ai capi dei gruppi consiliari ed alle commissioni competenti.
4. Il/la Presidente ha i poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Sovrintende, inoltre, alle attività del Consiglio.
5. Appositi regolamenti prevedono che al Consiglio siano forniti servizi, attrezzature necessarie, risorse finanziarie, proprie strutture.
6. La gestione delle risorse finanziarie è seguita da dirigenti anche del settore economico finanziario sulla base di specifico PEG e risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio.
Art. 8
1. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine, che gli sono espressamente riservate dalla legge, nei modi previsti dall'apposito regolamento.
2. Sulla base degli indirizzi di cui alla Legge 142/90 stabiliti dal Consiglio, il /la Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei/delle rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 della legge 25 marzo 1993 n. 81 (3).
3. In ogni caso gli amministratori e le amministratrici saranno scelti tra persone che hanno specifici e comprovati requisiti di esperienza, attitudine professionale e competenza.
4. A tal fine il regolamento dovrà prevedere forme di pubblicità idonee a garantire a chiunque la proposta di candidature.
5. Nelle nomine di competenza del Consiglio, attribuitegli da leggi, Statuto dell'Ente nel quale si effettuano le nomine, e da convenzioni, uno dei nominativi da eleggere, è riservato alle minoranze.
6. Le relative votazioni, di conseguenza, avvengono con voto limitato.
7. Nel caso nessun rappresentante delle minoranze risultasse eletto in base ai voti conseguiti, uno dei posti disponibili è di diritto attribuito al candidato delle minoranze che ha riportato più voti e che prevale sull'ultimo candidato della maggioranza anche se questi abbia conseguiti più voti.
8. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.
Art. 8/bis
1. Il Sindaco e gli/le assessori/e rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni presentate dai/dalle Consiglieri/e Comunali e dai Consigli Circoscrizionali con le modalità previste dal regolamento.
2. I/le cittadini/e e le persone di cui al comma 2 dell'art. 2 presentano interrogazioni al Sindaco ed agli assessori depositandone il testo in Segreteria Generale con almeno 100 sottoscrizioni autenticate.
3. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni ed invia copia della risposta ai/alle consiglieri/e comunali. In mancanza di risposta nel termine, l'interrogazione viene iscritta alla prima seduta della Commissione competente. Ove non sia data risposta neanche in Commissione, l'interrogante può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno e la trattazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.
Art. 8/ter
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA DEFINIZIONE, ALL'ADEGUAMENTO E ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO.
1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione delle relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio nell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in pare non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
Art. 8/quater
ASSENZE DALLE SEDUTE
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. Costituiscono valide giustificazioni per l'assenza alle sedute le autocertificazioni per motivi di: salute, famiglia, forza maggiore, lavoro, ferie, impegni istituzionali.
3. La mancata partecipazione non giustificata, a tre sedute consecutive ovvero a dieci sedute nell'anno, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consiglio con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
SEZIONE III - LA GIUNTA
Art. 9
1. La Giunta del Comune di Venezia si compone del Sindaco che la presiede e da 12 Assessori/e.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un/una V.Sindaco, garantendo criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 della Legge 25 marzo 1993 n. 81, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Gli/le assessori/e non sono membri del Consiglio Comunale. Se un/una consigliere/a comunale viene nominato/a assessore/a, cessa dalla carica di consigliere/a all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il/la primo/a dei non eletti. Il Sindaco può revocare uno/a o più assessori/e dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La Giunta, convocata dal Sindaco, esercita collegialmente le sue funzioni e delibera a maggioranza con voto palese.
5. La Giunta ogni sei mesi invia una relazione dello stato di avanzamento dei programmi stabiliti per settore alle Commissioni Consiliari competenti.
6. La Giunta è competente in ordine all'accettazione di lasciti e donazioni.
7. Nel caso di oneri finanziari pluriennali, la competenza è del Consiglio ai sensi dell'art. 32 lett. l e n.
Art. 10
1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 marzo 1993 n. 81 (4), tenuto conto del disposto dell'art. 1, secondo comma, del presente Statuto, individua i settori dell'amministrazione che affida ad ogni assessore/a.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina, ogni assessore/a presenta al Sindaco un programma di referato con l'analisi della situazione in atto, l'indicazione degli obiettivi annuali e pluriennali e quella degli strumenti operativi che si intendono attivare. Il Sindaco nei successivi trenta giorni, previo esame da parte della Giunta, trasmette i programmi di referato alle Commissioni competenti ed ai Consigli Circoscrizionali.
3. Il programma di referato viene aggiornato ed illustrato in occasione della presentazione al Consiglio del bilancio di previsione.
4. Ogni Assessore presenta alla Giunta o al Consiglio Comunale, per le relative deliberazioni, gli atti elaborati dall'assessorato; emana i provvedimenti relativi alle competenze che gli sono affidate; riferisce al Consiglio, nel contesto della relazione annuale della Giunta, sull'andamento degli uffici cui è preposto e sui risultati raggiunti.
5. Il Sindaco può affidare ad un/una assessore/a il coordinamento dei progetti e chiedere ai/alle consiglieri/e di collaborare su problemi specifici.
SEZIONE IV - IL SINDACO
Art. 11
1. Il Sindaco viene eletto dai/dalle cittadini/e nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Con riferimento alle specificità territoriali il Sindaco può attribuire a uno o a più Assessori la trattazione delle relative problematiche. Il coordinamento dei Consigli Circoscrizionali è attribuito ad un unico Assessore.
Art. 12
1. Il/la Sindaco, oltre ai poteri che le leggi gli attribuiscono specificamente, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune in rapporto esterno e in giudizio. Impartisce direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai/alle direttori/direttrici di settore per il funzionamento e la vigilanza di tutti gli uffici e servizi.
2. Il/la Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare a singoli/e Assessori, a Presidenti dei Consigli Circoscrizionali le attribuzioni di sua competenza.
3. Il/la Sindaco nomina i/le responsabili di settore degli uffici e dei servizi cui risultino preposte figure dirigenziali, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna basandosi su criteri di capacità e competenza. Il Sindaco può individuare, altresì, gli atti e i provvedimenti amministrativi di rilevanza esterna di competenza dei direttori/direttrici di Settore e quelli di competenza degli Assessori, eventualmente non individuati nei regolamenti degli uffici e dei servizi.
4. Il Sindaco, al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, può delegare ai direttori/direttrici di settore o ai dirigenti anche ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Il/la Sindaco comunica al/la Presidente del Consiglio ed ai/alle Capigruppo Consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio e invia, entro dieci giorni, l'elenco delle sue ordinanze.
6. Il Sindaco è autorizzato a stare in giudizio in tutte le controversie in cui il Comune sia convenuto, appellato o parte resistente avanti tutte le autorità giudiziarie, senza necessità di apposita deliberazione.
7. Le deleghe che il Sindaco attribuisce per iscritto ai componenti la Giunta in ordine alla sovraintendenza e al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le relative revoche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.
8. Per temi particolarmente complessi o per determinate esigenze organizzative, il Sindaco può avvalersi di coadiutori nominati tra i Consiglieri.
9. I coadiutori consigliano e collaborano col/la Sindaco, ma non hanno poteri di firma.
CAPO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 13
1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in settori.
3. Il settore è strutturato in uffici e servizi secondo gli appositi regolamenti e le tabelle organiche del personale.
4. Il Regolamento Organico ed ogni altra fonte relativa all'organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Art.14
1. Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il Segretario Generale è coadiuvato da almeno un Vice Segretario con funzioni vicarie, che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, e dagli uffici di Segreteria.
3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta.
Art. 15
1. Gli incarichi di direzione dei settori, sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta ed al/la Presidente ed ai Capigruppo Consiliari per periodi non superiori a cinque anni a dirigenti e sono rinnovabili.
2. Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro 90 giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarici per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 così come modificato dal Decreto legislativo 31.03.1998 n. 80.
3. L'incarico può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.
4. Il/la direttore/direttrice del settore coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi che costituiscono la struttura nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi di governo e dagli accordi sindacali recepiti ufficialmente dall'Amministrazione, e risponde del loro buon andamento.
5. I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Art.16
1. E` istituita la conferenza dei direttori di settore con compiti di coordinamento e programmazione della gestione amministrativa del Comune.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce.
Art. 17
1. In conformità al disposto dell'art. 51 comma 2 e 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dei decreti legislativi 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche, la gestione dell'attività tecnico-amministrativa del Comune spetta - all'interno dei singoli settori ai/alle direttori/direttrici i quali sono coadiuvati nella gestione dai dirigenti, che operano preferibilmente in posizione di staff, e dai/le responsabili dei servizi all'uopo nominati.
Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del Direttore di Settore, ai dipendenti preposti ai servizi.
2. I/le direttori/trici di settore, e i/le dirigenti all'uopo delegati/e, fatta eccezione per quelli/e chiamati/e a svolgere le apposite funzioni previste dal comma 10 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni:
a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;
b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;
c) stipula dei contratti;
d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;
h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
i) emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 - II^ comma della legge n. 142/90 e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti.
j) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei militi e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
k) esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale;
l) fornire al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
m) responsabilità nei confronti del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
n) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali.
3. I direttori responsabili di settore esercitano, secondo le direttive del Consiglio, della Giunta e/o del Sindaco, i seguenti compiti e poteri:
a) Dirigono, incaricano, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o dei servizi, anche con potere sostituivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure sanzionatorie previste dal vigente ordinamento;
b) richiedono direttamente pareri agli organi consultive dell'amministrazione;
c) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
d) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
4. I direttori responsabili di settore possono delegare alcune funzioni ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti.
5. Il Segretario Generale nomina ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) il Presidente delle commissioni di gara e di concorso.
6. Il Segretario Generale può presiedere le Commissioni di gare e/o concorsi, su nomina del Sindaco.
7. I verbali di gara relativi ad appalti concorsi sono approvati dalla Giunta che proclama gli aggiudicatari ed i candidati dichiarati idonei.
8. Tutti gli altri verbali di gara e/o concorso sono approvati con determinazione del direttore di settore.
9. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 18
1. È istituito presso la Ragioneria Generale l'Ufficio per il controllo economico interno della gestione che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune riferendone agli Organi elettivi, al Segretario Generale ed ai dirigenti di area funzionale.
2. L'Ufficio coadiuva il Consiglio Comunale nei compiti di controllo che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto.
Art. 19
1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici indicate dall'art. 22 legge 8 giugno 1990 n. 142(7) anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.
Art. 20
1. Le istituzioni di cui all'art. 22 e seguenti della legge 8 giugno 1990 n. 142(7) sono disciplinate da apposito regolamento secondo i seguenti principi:
- specifica individuazione dei servizi che ne costituiscono il fine istituzionale;
- efficienza, economicità e trasparenza della gestione;
- garanzia di pari trattamento per ogni destinatario del servizio;
- coordinamento con i servizi complementari erogati da altri enti pubblici.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Istituzione è composto da tre a sette componenti compreso il/la Presidente. Il/la Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione sono nominati dal/dalla Sindaco, il/la quale può revocarli dandone motivazione al Consiglio Comunale.
CAPO IV - FORME DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI ED ALTRI ENTI PUBLICI
Art. 21
1. Il Comune di Venezia può attuare forme di collaborazione con altri soggetti pubblici allo scopo di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.
2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria.
3. La partecipazione del Sindaco o di un suo delegato alle conferenze di servizi, agli accordi di programma o ad altri istituti o sedi dove debba esercitare competenze del Consiglio o della Giunta presuppone un mandato vincolante dell'organo collegiale competente che fissa gli indirizzi dell'amministrazione con riserva di ratifica da parte della stessa.
4. La ratifica degli accordi raggiunti nelle sedi indicate al primo comma da parte degli Organi competenti deve seguire nel termine di trenta giorni a pena di decadenza.
CAPO V - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 22
1. In relazione al disposto dell'art. 13 legge 8 giugno 1990 n. 142(8) il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni di decentramento.
2. La circoscrizione esercita azione amministrativa nell'ambito delle funzioni che le sono delegate dal Comune e gestisce i servizi, attività, procedimenti di rilievo circoscrizionale relativamente a: sedi circoscrizionali, centri civici, centri socio culturali, centri diurni per anziani/e, impianti sportivi, parchi gioco, giardini, aree verdi, attività culturali, vigilanza urbana, commercio e tributi, minuta e ordinaria manutenzione relative ai Lavori Pubblici, personale decentrato, assistenza sociale, asili nido, scuole materne comunali, attività parascolastiche, biblioteche, edilizia privata.
3. Le attribuzioni delle circoscrizioni possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali.
4. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento da adottarsi entro un anno dalla deliberazione dello statuto con le procedure previste per l'approvazione dello statuto comunale, individua le circoscrizioni, ne delimita il territorio, determina il numero dei membri del Consiglio Circoscrizionale, definisce le forme ed i mezzi per l'esercizio dell'azione amministrativa di loro competenza.
5. La Giunta esercita il controllo sugli organi delle circoscrizioni nelle forme di cui agli articoli 39 e 40(9) della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.
6. Gli Assessori delegati a' sensi dell'art. 11 secondo comma del presente statuto convocano e presiedono almeno due volte l'anno la conferenza dei Presidenti del Consiglio Circoscrizionale del territorio di loro competenza.
7. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto dai/dalle cittadini/e elettori/elettrici della circoscrizione col sistema maggioritario che sarà stabilito dal Regolamento.
8. Il Consiglio comunale, con norma regolamentare, può assegnare ad alcune o a tutte le Circoscrizioni particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale; a tali Circoscrizioni viene dato il nome di Municipalità.
9. Il Consiglio comunale, con norma regolamentare, può far precedere le attribuzioni di cui al comma 8 da una riduzione del numero delle Circoscrizioni per accorpamento ed eventuale riperimetrazione di due o più Circoscrizioni, con conseguente scioglimento e rielezione degli organi istituzionali nei casi e con le modalità previste dal Regolamento comunale: "Partecipazione dei cittadini e decentramento dell'amministrazione Comunale".
NORMA TRANSITORIA (approvata con deliberazione n. 136 del 20 novembre 2000)
Sperimentare a partire dall'esercizio finanziario 2001 le forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale di cui al comma 8 dell'art. 22 nelle attuali circoscrizioni di Lido e Marghera.
Art. 23
1. Il Consiglio Circoscrizionale elegge un Presidente e può dotarsi di un esecutivo.
2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il Consiglio, sovraintende all'esecuzione degli atti d'amministrazione ed all'espletamento delle funzioni comunali delegate e di quelle che gli sono affidate ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Il Presidente, limitatamente alle materie di cui al punto 3 lettera b) del presente articolo, viene sentito in Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Circoscrizionale:
a) delibera nelle materie affidate alla competenza circoscrizionale;
b) esprime pareri obbligatori su:
- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- i programmi anche di opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche che interessano la circoscrizione;
- i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni interessanti il territorio di competenza della circoscrizione ed i conti consuntivi;
- gli strumenti urbanistici che riguardino la circoscrizione;
c) indica e propone al Consiglio Comunale gli obiettivi ed i programmi della circoscrizione;
d) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi di base attribuiti alla circoscrizione.
3/bis. Al Consiglio Circoscrizionale verranno inviate per conoscenza le richieste di concessione edilizia e commerciale che interessano il territorio di competenza.
4. Il Consiglio Circoscrizionale esprime il proprio parere entro 15 giorni. In casi di urgenza il Sindaco può chiedere che il parere sia espresso entro 48 ore.
Art. 24
1. Il Consiglio Circoscrizionale, convocato dal/dalla Consigliere/a anziano/a, elegge nel suo seno il Presidente non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli/delle eletti/e. I Presidenti dei Consigli di Quartiere sono presenti in Consiglio Comunale. A richiesta possono intervenire sugli argomenti attinenti la vita del Quartiere.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei/delle consiglieri/e circoscrizionali a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La mancata elezione del Presidente determina lo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale ai sensi dell'art. 22, punto 5, del presente Statuto. Il rinnovo del Consiglio avverrà nella prima scadenza elettorale; in tal caso la durata del Consiglio eletto è identica a quello sciolto.
4. Il Consiglio Circoscrizionale adotta il proprio regolamento uniformandosi alle disposizioni del regolamento sugli organi di decentramento approvato dal Consiglio Comunale per quanto attiene alla formazione dell'ordine del giorno, alla convocazione ed alle votazioni.
5. Il Consiglio Circoscrizionale istituisce Commissioni, permanenti o temporanee, con compiti istruttori e di consultazione scegliendone i membri anche tra cittadini elettori del Comune che non fanno parte del Consiglio.
6. Ogni Gruppo presente nel Consiglio Circoscrizionale ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.
Art. 25
1. Agli organi istituzionali della circoscrizione va assicurata la presenza nell'organico assegnato di un referente responsabile degli atti di competenza.
2. È prevista l'istituzione presso la segreteria di ciascun Consiglio Circoscrizionale di un servizio d'informazioni idoneo ad orientare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione comunale.
3. Per la gestione dei compiti d'istituto e di quelli loro delegati le circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato nel bilancio comunale.
4. La dotazione organica del personale della circoscrizione è determinata dal regolamento.
Art. 26
1. Il Comune di Venezia promuove e valorizza rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.
2. Nella prospettiva di tali rapporti, le cui modalità saranno definite dal regolamento, le associazioni debbono chiedere l'iscrizione in apposito albo comunale presentando il proprio atto costitutivo e lo statuto indicando le persone che le rappresentano.
3. L'iscrizione all'Albo è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale ed ha valore sino a quando, con cadenza quadriennale, il Consiglio stesso provveda a riesaminare tutte le iscrizioni.
4. L'erogazione di eventuali finanziamenti o contributi, anche sotto forma di fruizione di servizi, può essere deliberata dalla Giunta Comunale esclusivamente in favore di associazioni iscritte all'Albo ed obbliga l'associazione che le richiede alla presentazione dei bilanci e quindi dei documenti che giustificano l'impiego di dette erogazioni.
4/bis. Annualmente viene reso pubblico l'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato di finanziamenti o contributi, concessione di strutture, beni strumentali e servizi.
5. Il Comune può affidare alle associazioni, mediante convenzione, la gestione di servizi.
6. Per favorire il coordinamento tra le associazioni iscritte all'Albo nei loro rapporti con l'amministrazione comunale, il Consiglio può istituire apposite Consulte definendone la composizione e le modalità di funzionamento.
7. Le Consulte possono rivolgere al Sindaco ed alla Giunta istanze, petizioni e proposte ed esprimono nelle materie di loro competenza i pareri richiesti dagli organi collegiali.
8. Il funzionamento delle Consulte e la nomina dei loro membri sono disciplinati dal regolamento che deve prevedere l'inserimento delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
Art. 27
Sono istituite:
a) la Consulta per i problemi dell'economia e del lavoro quale organismo di consulenza del Consiglio Comunale, composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e quantitativa;
b) la Consulta per le attività sociali in favore degli/delle anziani/e, dei/delle giovani, dei/delle portatori/trici di handicap e per prevenire e contrastare le tossicodipendenze, le devianze e l'emarginazione sociale. (Punto modificato con deliberazione C. C. n. 35 del 21/22.3.94)
c) la Consulta delle cittadine per i tempi, la qualità della vita, i servizi della città e la valorizzazione della differenza. (Punto modificato con deliberazione C. C. n. 35 del 21/22.3.94 e n. 195 del 21.12.99)
d) la Consulta per l'ambiente;
e) la Consulta per la scuola e l'istruzione;
f) la Consulta per l'immigrazione; (punto aggiunto con deliberazione C. C. n. 35 del 21/22.3.94)
g) la Consulta per lo sport. (Punto aggiunto con deliberazione C. C. n. 35 del 21/22.3.94)
Art. 28
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, o su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori del Comune, è indetto referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza comunale.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito.
3. La procedura referendaria è definita dall'apposito regolamento.
4. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
b) personale del Comune e delle Aziende speciali od istituzioni;
c) bilanci, tributi e finanza;
d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
f) tutela dei diritti delle minoranze.
5. La Commissione consiliare per gli affari istituzionali esamina la richiesta di referendum ed esprime parere d'ammissibilità.
6. Il Consiglio indice il referendum ovvero comunica ai presentatori i motivi che hanno determinato la reiezione della proposta.
7. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i/le cittadini/e elettori/trici residenti nel comune.
8. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedano atti deliberativi di attuazione sono portati al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
10. È ammessa la consultazione della popolazione del Comune o delle circoscrizioni di decentramento su specifici argomenti di interesse collettivo, anche attraverso questionari e sondaggi.
10/bis. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale, dei 4/5 i componenti il Consiglio Comunale, di tre Consigli Circoscrizionali con deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
11. I Consigli circoscrizionali possono indire, nelle forme indicate ai commi precedenti e tra i cittadini elettori residenti nella circoscrizione, referendum consultivi su questioni di rilevanza circoscrizionale.
Art. 28/bis
REFERENDUM ABROGATIVO
1. Su richiesta di n. 10 mila elettori residenti, o di n. 3 Consigli Circoscrizionali, il Sindaco indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.
3. Hanno diritto a partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.
Art. 28/ter
REFERENDUM PROPOSITIVO E ABROGATIVO/PROPOSITIVO
1. Su richiesta di n. 10 mila elettori o di n. 3 Consigli Circoscrizionali, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.
2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
3. La Conferenza dei Capigruppo esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella Legge 10.6.90 n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.
4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere dei Capigruppo Consiliari tramite il/la Presidente del Consiglio.
5. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.
6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.
7. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.
Art. 29
1. Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati rivolte a promuovere interventi di tutela di interessi collettivi sono indirizzate al Sindaco il quale ne valuta la rilevanza e l'ammissibilità e le comunica tempestivamente alle competenti Commissioni consiliari, dandone notizia al presentatore entro sessanta giorni.
2. Nelle materie di competenza, le istanze, le petizioni e le proposte che abbiano rilevanza limitata ad una circoscrizione vanno indirizzate, e sono comunque trasmesse, al Presidente del Consiglio Circoscrizionale.
Art. 30
1. Il Comune garantisce il diritto di accesso alle informazioni come diritto fondamentale della cittadinanza.
2. L'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi è regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai regolamenti comunali emanati ai sensi degli articoli 22 comma terzo e 24 comma quarto della stessa legge(10).
3. Il Comune istituisce un servizio per assicurare ad ogni cittadino le necessarie informazioni sulla fruizione dei servizi comunali.
Art. 31
1. È prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire, d'ufficio o su istanza di cittadini singoli od associati, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
1/bis. Le modalità d'intervento del Difensore civico e i suoi rapporti con gli altri organi dell'amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento.
2. Il Difensore civico:
- svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
- non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale;
- esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali;
- si avvale di un'apposita struttura burocratica il cui organico è stabilito dal regolamento;
- ha diritto ad un compenso determinato dal Consiglio Comunale.
Art. 32
1. Il Consiglio Comunale, con le modalità di votazione previste per l'approvazione dello statuto, elegge il Difensore civico.
2. Il Difensore civico viene scelto in una lista di candidati esaminata dalla conferenza dei Capigruppo e formata secondo i criteri stabiliti all'art. 8 comma 2 del presente statuto previo invito a mezzo apposito bando a presentare le candidature.
3. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e decade dall'ufficio per il sopravvenire di cause di ineleggibilità od incompatabilità.
4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi con mozione del Consiglio Comunale presentata da almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei Consiglieri assegnati.
5. Il Difensore civico invia al Consiglio Comunale ogni sei mesi una relazione dettagliata dell'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni amministrative ed ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti particolari della propria attività.
6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari e ciascun Consiglio Circoscrizionale possono interpellare il Difensore civico per chiarimenti sull'attività svolta.
Art. 33
1. Il Difensore civico deve:
a) risiedere nel comune da almeno cinque anni;
b) dare garanzia di indipendenza ed obiettività;
c) essere, o essere stato iscritto all'Albo degli avvocati o a quello dei procuratori legali o dei dottori commercialisti per almeno cinque anni; ovvero essere magistrato ordinario o amministrativo in quiescenza; ovvero essere docente ordinario o associato in materie giuridico-amministrative; ovvero funzionario in quiescenza dell'amministrazione statale, regionale o degli enti locali con qualifica non inferiore a quella di dirigente od equiparata.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere/a comunale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.
3. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con il sopravvenire di una tra le cause di ineleggibilità indicate al comma precedente.
NORME TRANSITORIE
Art. 1
1. I regolamenti previsti dallo statuto vengono emanati entro un anno dalla sua approvazione.
2. Le articolazioni amministrative di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente statuto vengono attuate secondo criteri di efficienza e gradualità.
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(1)
Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
(2) Legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 32: Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'art. 36, comma 5.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
(3) Legge 25 marzo 1993, n. 81 art. 27: Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e della Provincia, nonchè negli enti, azienda ed Istituzioni da essi dipendenti.
(4) Legge 25 marzo 1993, n. 81 art. 16 : L'articolo 34 delle legge 8 giugno 1990, n, 142, è sostituito dal seguente:
Art. 34 (Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia - Nomina della Giunta).
Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
Il Sindaco e il presidnete della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un ViceSindaco e un Vicepresidente, e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
(5)Legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 45: Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali e provinciali nonchè quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato.
Le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei Consiglieri provinciali o un terzo dei Consiglieri nei Comuni nei quali si vota col sistema proporzionale ovvero un quinto dei Consiglieri nei Comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando un terzo dei Consiglieri Provinciali o un terzo dei Consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei Consiglieri nei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.
Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
(6) Legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 51 comma 2 e 3: Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
(7) Legge 8 giugno 1990 n. 142 art. 22: I Comuni e le Provincie, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Provincie sono stabiliti dalla legge.
I Comuni e le Provincie possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 23: L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale.
L'Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
L'Azienda e l'Istituzione formano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Il collegio dei revisori dei conti dell'ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
(8)Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 13: I Comuni capoluogo di Provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
I Comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
(9) Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 39: I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) Quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del Sindaco, del Presidente dell'amministrazione provinciale e della Giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o della vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
Nella ipotesi di cui alla lettera c del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti e in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i Consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.
Legge 8 giugno 1990 n. 142, art. 40: Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei Consigli e delle Giunte, i Presidenti dei Consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
(10) Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 22 terzo comma: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
art. 24 quarto comma: Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
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