consiglio comunale
 

 

back
home

 

Contenuti della pagina

 
Ordinanza del 23/4/2007
le altre ordinanze...
Rep. Or. N. 167 del 23Aprile 2007
Oggetto: ORDINANZA - Annullamento Ordinanza Sindacale n.°1155 del 08.06.1996.

IL DIRIGENTE


VISTO

-che con Ordinanza Sindacale n.°1155 del 08 Giugno 1996, l’Amministrazione Comunale ha istituito nell’ambito di via Pialoi, per il tratto della stessa che di fatto costituisce la viabilità di proprietà del Comune di Venezia compresa tra la II^ Industriale di Marcon e l’innesto alla S.P. 40 “Favaro Veneto - Gaggio - Quarto d’Altino - Porte Grandi - Trepalade”, il divieto di transito nei due sensi di marcia ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate;

-che con la stessa Ordinanza Sindacale, l’Amministrazione Comunale di Marcon, veniva invitata a provvedere all’installazione di opportuna segnaletica verticale indicante nell’ambito dei vari incroci di distribuzione del traffico siti nel territorio comunale di competenza, gli itinerari alternativi alla via Pialoi nei collegamenti tra la II^ Industriale di Marcon e l’innesto alla S.P. 40;

-che il Comune di Marcon impugnava il succitato provvedimento avanti il TAR del Veneto con ricorso R.G. n.°3143/96, notificato il 23 Ottobre 1996, con il quale chiedeva, oltre all’annullamento dell’ordinanza per difetto di istruttoria, anche la sospensione dell’efficacia della stessa;

-che con ordinanza n.°1794/96 del 20 Novembre 1996 il TAR del Veneto ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo che, in ipotesi di comproprietà del sedime stradale, ogni provvedimento debba esser preventivamente concordato tra le Amministrazioni interessate;

- che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione Comunale di Venezia in virtù di successivi interventi di manutenzione straordinaria, ha provveduto alla esecuzione di opere di risanamento dei tratti di pavimentazione oggetto di dissesto e la realizzazione a margine del tratto di via Pialoi in questione di un marciapiede, per cui è venuto meno la motivazione che aveva portato all’adozione dell’ordinanza in questione;

-Visto l’art. 21 nonies della Legge 241/90;


D I S P O N E


l’annullamento in via di autotutela dell’Ordinanza Sindacale n.°1155 del 08 Giugno 1996 per i motivi così come in premessa evidenziati.



IL DIRIGENTE
- Ing. Roberto Perissinotto -