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Ordinanza del 30/4/2007
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OR.2007.187
Misure a tutela della circolazione stradale in occasione della Manifestazione di educazione stradale in programma a Mestre (VE), giovedì 03 maggio 2007 – Ordinanza Dirigenziale

IL DIRETTORE


Premesso che la Direzione Polizia Municipale ha organizzato per il giorno 03 maggio 2007 una manifestazione di Educazione Stradale per gli alunni delle scuole medie inferiori e che la manifestazione interesserà in parte la viabilità della Municipalità di Mestre – Carpenedo in Venezia, nella zona circostante il Parco Albanese lato via Po e via Tevere;

Considerato che si rende necessario istituire alcuni obblighi e divieti per i veicoli al fine di garantire la sicurezza della circolazione e dei partecipanti alla manifestazione;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Codice della Strada”;

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti”;

Visto l’art. 17 paragrafo “i” capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

ORDINA

1. Dalle ore 08.00 alle ore 12.30 del giorno 03 maggio 2007, l’istituzione del divieto di transito, escluso i residenti (da e per il solo accesso a zone di sosta site su area privata), di tutti i veicoli sulle seguenti strade di competenza comunale:

· Via Po;
· Via Pisani, nel tratto compreso tra Via Motta e Via Gorzone;
· Via Bacchiglione nel tratto compreso tra Via Motta e Via Volturno;
· Via Motta nel tratto compreso tra Via Servi di Maria e Via Baglioni;
· Via Tevere nel tratto compreso tra Via Servi di Maria e Via Baglioni.

2. Dalle ore 08.00 alle ore 12.30 del giorno 03 maggio 2007, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo in Via Po nel tratto compreso tra Via Gori e Via Motta con esclusione dell’area di parcheggio sito in aderenza al parco Albanese ,in prossimità di Via Gori.

Dal divieto al cui punto 1, sono esclusi i veicoli degli organi di polizia e di soccorso.

3. I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (decreto legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”).

4. Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza .

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, in alternativa si può proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

E’ altresì ammesso il ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo 30 aprile 1992, nr 285, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495.



Il Direttore
Dott. Agostini Marco






Responsabile dell’Istruttoria: Isp. Dalla Venezia Gianni – Responsabile U.O.C. Gestione e Controllo (tel.041.2747206)
Responsabile del Procedimento .D.ssa Doro Mara -Responsabile Servizio Reparto Operativo (tel.041.2744628)