Il Comandante
Premesso che il giorno 25 aprile 2007 si svolgerà a Venezia-Mestre una gara ciclistica promossa dal U.S. F. Coppi Gazzera denominata “Trofeo Casinò di Venezia”;
Visto che la competizione sportiva interesserà alcune vie delle Municipalità di Favaro V.to e di Mestre-Carpenedo;
Considerato che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità della manifestazione è necessario precludere la circolazione veicolare e pedonale al passaggio dei concorrenti lungo le vie interessate dalla manifestazione;
Vista la richiesta del U.S. F. Coppi Gazzera;
Visto il parere favorevole del Distretto P.M. Terraferma;
Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
ORDINA
il giorno 25 aprile 2007, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 e comunque fino al termine della manifestazione:
1. è vietata la circolazione veicolare da 3 minuti prima del transito del primo concorrente ai 3 minuti successivi al transito dell’ultimo concorrente, lungo le seguenti vie: Paliaga – Litomarino – Altinia – Cà Solaro – Pasqualigo. Lungo il circuito comprendente via Martiri della Libertà, via San Donà, via Porto di Cavergnago, via Bissuola, viale Vespucci, via Cà Rossa, via Fradeletto, viale Garibaldi, via San Donà, via Vallon, viale Don Sturzo, via Pasqualigo, da ripetersi per 17 volte;
2. gli obblighi di cui al punto 1, non si applicano ai veicoli di servizio delle Forze di Polizia, di Pronto Intervento, di Soccorso, compatibilmente con la sicurezza dei partecipanti alla corsa ciclistica;
3. All’interno del circuito è ammessa, in deroga al divieto di cui al punto 1, la circolazione dei veicoli a seguito della manifestazione esplicitamente indicati dall’organizzazione alla Polizia Municipale, prima della partenza della corsa.;
4. La Società U.S. Fausto Coppi, che cura l’organizzazione della gara ciclistica, dovrà adottare tutte le misure e cautele idonee e necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei concorrenti e della circolazione in generale. A tal fine dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni contenute nel separato provvedimento di autorizzazione.
La presente ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia.
I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).
Il personale di cui all’art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, è incaricato di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 c. 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c, 3 del Codice della Strada.
Venezia, 24 aprile 2007
Il Comandante Generale
Dott. Marco Agostini
Responsabile dell’istruttoria: Ispettore Capo Umberto Favaro
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Maniero |