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Ordinanza del 23/4/2007
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Rep. n. 171/2007
Regolamentazione della circolazione e della sosta con rimozione del veicolo per temporanea sospensione del traffico per una manifestazione ciclistica, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile INIZIO GARA CICLISTICA fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile FINE GARA CICLISTICA, nel giorno 29.04.07- Favaro Veneto.

IL DIRIGENTE

-VISTA la richiesta del gruppo ASD GRUPPO CICLISTICO DI MARCON, organizzatrice della manifestazione ciclistica espressa in oggetto
Visto che si rende necessario :
A - l’ istituzione della chiusura temporanea al traffico per la durata necessaria al transito dei concorrenti, in via Paliaga località Cà Noghera, via Litomarino e strada Ponte Alto nel giorno 29.04.07, per la manifestazione ciclistica, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile INIZIO GARA CICLISTICA fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile FINE GARA CICLISTICA.
Ravvisata la necessità di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla circolazione esistente;
-VISTO l’art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “.
-VISTO l’art. 17 paragrafo “ i ” capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
-VISTI gli artt. 5 c. 3 , 6 c. 1, 7 c.1 lett. a ) del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo codice della strada”

ORDINA

A - l’ istituzione della chiusura temporanea al traffico per la durata necessaria al transito dei concorrenti, in via Paliaga località Cà Noghera, via Litomarino e strada Ponte Alto nel giorno 29.04.07, per la manifestazione ciclistica, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile INIZIO GARA CICLISTICA fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile FINE GARA CICLISTICA.
Il gruppo ciclistico ASD di Marcon, nella figura del suo responsabile Attilio Ferro, è diretta responsabile delle operazioni di sicurezza alla circolazione esistente.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.° 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.° 495;
Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall’art.12 paragrafo e del Decreto
Legislativo n.°285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.



IL DIRIGENTE
ING. PASQUALE MINUTO





Ufficio competente: Servizio Gestione del Territorio Via Triestina n.° 50/3 Favaro Veneto
Responsabile del Procedimento: Per. Ind. Rossi Giuseppe
Responsabile dell’istruttoria: U.O.C. Arch. Mario Gervasi
Orari: Mart. 11,30 – 12,.30 Giov. 16,15 – 17,15