IL DIRIGENTE
-VISTA la propria Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006, relativa alla nuova delimitazione e regolamentazione dell’accessibilità alla sei “ Zone a Traffico Limitato” nell’ambito del centro abitato di Mestre così come descritte nel dettaglio negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.° 239 del 19 Maggio 2006 e disciplina generale delle “ Aree Pedonali” così come indicato nell’allegato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.° 226 del 15 Maggio 2006;
-CONSIDERATO che durante il periodo di preesercizio sono emerse necessità di adeguamento della disciplina, finalizzate sia alla sua semplificazione, sia al suo adeguamento alle modalità di rilevamento automatico dei transiti;
-VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.°299 del 23 Giugno 2006;
-VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
-VISTO l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
-VISTI gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”e successive modifiche e integrazioni;
A parziale modifica della precedente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006:
O R D I N A
I. A variazione di quanto previsto con precedente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006, la Direzione Polizia Municipale, procederà ad attivare la fase di esercizio ordinario a far data da mercoledì 12 Luglio 2006;
II. Nella parte “ Accesso e circolazione in Zone a Traffico Limitato - Criteri Generali” le parole “ sarà da limitarsi alle sole categorie di veicoli autorizzati di seguito riportate; ciclomotori e velocipedi” sono sostituite con le parole “ è limitata ai velocipedi, ciclomotori, motocicli, nonché ai veicoli e utenti autorizzati di seguito elencati, con l’obbligo di comunicazione del numero di targa ( o del codice del transponder di cui al punto h paragrafo 1)”;
III. Di unificare le zone definite A1 e A2 dalla precedente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006 in un’unica zona denominata A2; a tal fine gli allegati A e B) in allegato all’ordinanza succitata sono sostituiti dagli allegati A e B )della presente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°294 del 27 Giugno 2006 e la tabella riportata nell’Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio che definisce l’appartenenza di una via a una specifica “Zona a Traffico Limitato” è sostituita con la seguente:
TELECAMERA TOPONIMO ZTL AREA PEDONALE CIVICI PARI CIVICI DISPARI
Circonvallazione CALLE DUE PORTONI
Circonvallazione GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI A3 AP
Circonvallazione PIAZZETTA CESARE BATTISTI A3 AP
Circonvallazione RIVIERA VENTI SETTEMBRE
Circonvallazione RIVIERA GIOVANNI MIANI
Circonvallazione VIA ANTONIO DA MESTRE A3 AP dal 2 al 24 nessuno
Circonvallazione VIA CIRCONVALLAZIONE A4 dal 2 al 20 nessuno
Circonvallazione VIA CIRCONVALLAZIONE dal 20 al 54 dal 1 al 107
Circonvallazione VIA ERMANNO WOLF - FERRARI
Circonvallazione VIA FABIO FILZI A3
Circonvallazione VIA GIUSEPPE MAZZINI
Circonvallazione VIA GIUSEPPE VERDI dal 2 al 34 E dal 1 al 85
Circonvallazione VIA NAZARIO SAURO A3
Circonvallazione VIA OLIMPIA
Circonvallazione VIA OSPEDALE A3 AP
Circonvallazione VIA OTTORINO RESPIGHI
Colombo VIA CRISTOFORO COLOMBO A5 dal 9 al 53
Colombo VIA CRISTOFORO COLOMBO dal 24 al 50
CALLE GIOVANNI LEGRENZI A6 AP
CORTE MARIN SANUDO A6 AP
Circonvallazione VIA ALESSANDRO POERIO A6
VIA BRENTA VECCHIA A6
CORTE GIOVANNI BONZIO A6 AP
VIA GIOVANNI PASCOLI A6
VIA ROSA A6
S. Rocco - S. Pio X CALLE DE LENA A2
S. Rocco - S. Pio X CALLE DELLA TESTA A2
S. Rocco - S. Pio X VIA SPALTI A2 dal 2 al 8 3
S. Rocco - S. Pio X VIA DEI FANTI
S. Rocco - S. Pio X VIA TORRE BELFREDO dal 64/E al 124
S. Rocco - S. Pio X VIA TORRE BELFREDO A2 dal 2 al 64/D dal 1 al 75
S. Rocco - S. Pio X VIALE GIUSEPPE GARIBALDI A2 dal 2 al 44 A dal 1 al 9C
TELECAMERA TOPONIMO ZTL AREAPEDONALE CIVICI PARI CIVICI DISPARI
S. Rocco - S. Pio X CALLE DEL GAMBERO A2 AP dal 2 al 4 dal 1 al 13
S. Rocco - S. Pio X CALLE DEL GAMBERO A2 dal 6 al 16 dal 15 al 23
S. Rocco - S. Pio X CALLE DEL SALE A2 AP
S. Rocco - S. Pio X COLL. CANDIANI - VIA D. MANIN A2
S. Rocco - S. Pio X CORTE BETTINI A2 AP
S. Rocco - S. Pio X CORTE DEL CASTELLO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X CORTE DELL' OROLOGIO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X GALLERIA GIACOMUZZI A2 AP
S. Rocco - S. Pio X GALLERIA DELLA TORRE A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZA ERMINIO FERRETTO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZALE GENERAL ENRICO CIALDINI A2
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA DA RE A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA MAESTRI DEL LAVORO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA ALFONSO COIN A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA EDMONDO MATTER A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA GIORDANO BRUNO A2
S. Rocco - S. Pio X PIAZZETTA MONSIGNOR VALENTINO VECCHI A2 AP
S. Rocco - S. Pio X PONTE DELLE ERBE A2 AP
S. Rocco - S. Pio X RIVIERA FERDINANDO MAGELLANO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X SOTTOPORTICO DELL' OROLOGIO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA ANTONIO LAZZARI A2 AP nessuno dal 1 al 5
S. Rocco - S. Pio X VIA BONAVENTURA BARCELLA A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA CANEVE A2 AP dal 2 al 42 dal 1 al 79
S. Rocco - S. Pio X VIA CESARE BATTISTI A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA DANIELE MANIN A2 dal 2 al 44 dal 1 al 59
S. Rocco - S. Pio X VIA DELLA TORRE A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA FRANCESCO SCIPIONE FAPANNI A2 dal 34 al 60 dal 37 al 39
S. Rocco - S. Pio X VIA FRATELLI RONDINA A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA GINO ALLEGRI A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA GIORDANO BRUNO A2
S. Rocco - S. Pio X VIA GIORGIO FERRO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA PALAZZO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA PESCHERIA VECCHIA A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA SAN GIROLAMO A2 AP
S. Rocco - S. Pio X VIA SAN PIO DECIMO A2 dal 2 al 18 tutti
S. Rocco - S. Pio X VIA SAN PIO DECIMO dal 22 al 34
S. Rocco - S. Pio X VIA SAN ROCCO A2
I contrassegni rilasciati per la circolazione nell’ambito della “Zona A1”assumono la validità dei contrassegni rilasciati per la “Zona A2”, sino alla loro sostituzione in occasione del rinnovo.
IV. La lettera h), paragrafo 1 dell’Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006 è così sostituita:
h) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1)del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “ Nuovo Codice della Strada”e non vedenti in conformità di quanto previsto all’art.12 “ Contrassegno Speciale”di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza, previa comunicazione del codice del transponder, preventivamente richiesto e assegnato in comodato gratuito, o alternativamente previa comunicazione dei numeri di targa di massimo due veicoli utilizzabili in via ordinaria; nell’attesa della consegna del transponder è fatto comunque obbligo di comunicare i numeri di targa di massimo due veicoli;
V. Dopo la lettera p), paragrafo 1 dell’Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006 è aggiunta la seguente lettera:
q) Veicoli per la consegna di medicinali urgenti e salvavita alle farmacie site all’interno delle “ Zone a Traffico Limitato”, onde garantire la tempestività e continuità dell’approvvigionamento, come previsto dal Decreto Ministeriale 06 Luglio 1999, allegato 1 “ Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”punto 4.3;
VI. Dopo la lettera a), paragrafo 2 dell’Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006 sono aggiunte le seguenti lettere:
a-bis) Veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 7.5 tonnellate utilizzati per operazioni di carico e scarico di cose all’interno delle “ Zone a Traffico Limitato”, se impiegati per il trasporto di generi alimentari deperibili, compresi i surgelati, nelle medesime fasce orarie di cui al punto a);
a-ter)Veicoli di operatori commerciali titolari di attività site all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” di massa a pieno carico non superiore a 3.5 tonnellate utilizzati per il trasporto di cose, per operazioni di carico e scarico nel limite di un veicolo per impresa se immatricolato come autovettura, nelle medesime fasce orarie di cui al punto a);
a-quater) Veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.°98/14/CE nella categoria internazionale “N2”art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” utilizzati per operazioni di carico e scarico di cose all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” nelle medesime fasce orarie di cui al punto a), con validità non oltre il 30 Giugno 2007;
VII. Dopo la lettera a), paragrafo 3 dell’Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006 è aggiunta la seguente lettera:
a-bis) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili di cui alla lettera h)paragrafo 1, per il tragitto percorso senza la presenza della persona diversamente abile a bordo, mediante comunicazione via fax del numero di targa del veicolo, corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta da parte del possessore del contrassegno, attestante gli orari dei transiti e la conformità dell’utilizzo del veicolo per le esigenze di mobilità della persona che si dovrà trasportare o che si è trasportata;
VIII. Nella parte “Disciplina delle autorizzazioni per l’accesso e il transito nelle Zone a Traffico Limitato” sono apportate le seguenti modificazioni:
· Il punto“Zona A1”è eliminato;
· Al punto “ Zona A3” numero 2) le parole “alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “alle lettere a),a-bis),a-ter),a-quater)”;
· Al punto “Zona A6”numero 2) le parole “alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “ alle lettere a),a-bis),a-ter),a-quater);
IX. Nella parte “Disciplina della sosta nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”
sono apportate le seguenti modificazioni:
· Al punto“ Zona A6” numero 1) in fine è aggiunto il riferimento alla lettera “q”);
· Al punto “ Zona A6” numero 2) le parole “ alla lettera a”)sono sostituite dalle parole “ alle lettere a),a-bis),a-ter),a-quater);
· Al punto “ Zona A6” numero 3) dopo il riferimento alla “ lettera a)”è aggiunto il riferimento alla le terra “a-bis)”;
X. L’ultimo capoverso prima della parte “ Aree Pedonali - Criteri Generali” è sostituito dai seguenti capoversi:
Le richieste di autorizzazione al transito e alla sosta all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” di cui al paragrafo 1 lettera a),b),c),k),n),p),q) e al paragrafo 2) devono essere presentate al protocollo generale del Comune di Venezia, riportando il numero di targa del veicolo.
Le comunicazioni dei numeri di targa per tutte le altre categorie di veicoli possono essere effettuate via telefax direttamente all’Ufficio ZTL, allegando la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti.
E’ possibile per le categorie di cui al paragrafo 1 lettera d),e),f),g),i),j),l),m) la regolarizzazione del transito mediante telefax all’Ufficio ZTL entro le 48 ore successive, riportando su apposito modulo il numero di targa del veicolo e allegando la documentazione necessaria.
Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato l’autorizzazione alla circolazione nelle “ Zone a Traffico Limitato”, l’interessato dovrà darne comunicazione all’Ufficio ZTL, entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento, per gli adempimenti conseguenti.
XI. Dopo la tabella che evidenzia quali siano le “ Aree Pedonali” in cui è consentita la circolazione dei velocipedi, viene inserito il seguente testo:
NORME FINALI
La Direzione Comando Polizia Municipale potrà rilasciare speciali autorizzazioni alla circolazione nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato” in deroga alla presente Ordinanza Dirigenziale Rep. Or. N.°294 del 27 Giugno 2006.
- VISTA l’urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.
-VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza.
La documentazione di cui alla premesse, costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall’art.12 paragrafo e)del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92(Nuovo Codice della Strada),sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.
IL DIRIGENTE
- Ing. Roberto Perissinotto -
Mestre, lì 27 Giugno 2006
Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Responsabile del Procedimento: Geom. Claudio Corrò
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