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Ordinanza del 23/5/2006
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Rep. Or. N.°233 del 23 Maggio 2006
Oggetto: ORDINANZA - Regolamentazione dell’accessibilità alle sei “Zone a Traffico Limitato” come delimitate dalla deliberazione di Giunta Comunale n.° 239 del 19 Maggio 2006 e delle “ Aree Pedonali” ivi comprese come delimitate dalla deliberazione di Giunta Comunale n.° 226 del 15 Maggio 2006.

IL DIRIGENTE

-VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n.°332 del 6 giugno 2001 con la quale è stato approvato il progetto definitivo riguardante l’installazione di un sistema telematico degli accessi alle “ Zone a Traffico Limitato” site nell’ambito del territorio della terraferma del Comune di Venezia;

-VISTO l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n.°1743 del 4 giugno 2003, rilasciata all’Amministrazione Comunale per l’installazione e l’attivazione di un sistema di controllo elettronico per la rilevazione degli accessi dei veicoli nelle vie Circonvallazione - San Rocco e Cristoforo Colombo;

-VISTO la successiva nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n.°595 del 26 Aprile 2004, che autorizza l’Amministrazione Comunale, all’installazione e attivazione di un’ulteriore sistema di controllo elettronico per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella via San Pio X^;

-VISTO la vigente normativa che disciplina le modalità di installazione ed esercizio degli impianti di rilevamento e controllo del transito dei veicoli (art. 3 del D.P.R. n.°250/99 adottato ai sensi dell’art. 17 comma 133/bis della legge n.°127/97) che prevede che tali impianti siano utilizzati nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato” per la raccolta di dati riguardanti luogo, tempo e veicoli transitanti mediante la rilevazione di immagini solo in presenza di infrazioni;

-VISTO che l’Amministrazione Comunale in sintonia con le indicazioni di cui all’art.7 comma 9 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada” con deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n.° 239 del 19 maggio 2006 e n.° 226 del 15 Maggio 2006 immediatamente eseguibili ai sensi dell’art.134 - comma 4 del Decreto Legislativo n.°267/2000, ha approvato nelle linee generali la documentazione costituita dagli elaborati riassunti nello specifico di cui al seguente prospetto che prevedono nel dettaglio quanto segue:


Ø 1)la nuova delimitazione delle sei “Zone a Traffico Limitato” come descritte in allegato A che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n.° 239 del 19 maggio 2006;

Ø 2)la disciplina generale delle sei “ Zone a Traffico Limitato” come da allegato B che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale rispettivamente n.° 239 del 19 maggio 2006;

Ø 3)la disciplina generale delle “ Aree Pedonali” come da allegato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.° 226 del 15 Maggio 2006 ;
-VISTI gli indirizzi di conformità riguardanti la “procedura rilascio del bollino blu” come da provvedimento OR.2003.233 del 28/07/2003;
-VISTE le Ordinanze Sindacali rispettivamente n.°4312 del 21/06/2000; n.°203/2005 del 08/06/2005; n.°289 del 29/06/2005;

-VISTO che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, stante la complessità delle procedure connesse all’utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle violazioni, prevede un preesercizio di durata non inferiore ai 30 giorni da realizzarsi sotto il controllo della Direzione Comando Polizia Municipale;
-CONVENUTO altresì di disporre che tale periodo di preesercizio del sistema di rilevazione automatica degli accessi alle “Zone a Traffico Limitato” debba ultimarsi alla data di martedì 27 Giugno 2006;
-A far data da mercoledì 28 Giugno 2006,la Direzione Polizia Municipale, procederà ad attivare la fase di esercizio ordinario nel rispetto delle considerazioni e raccomandazioni contenute nelle autorizzazioni ministeriali rispettivamente prot. n.°1743 del 4 giugno 2003 e prot. n.°595 del 26 Aprile 2004;

-VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n.°267 del 18/08/2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-VISTO l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

-VISTI gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “Nuovo Codice della Strada”e successive modifiche e integrazioni;

O R D I N A

In conformità a quanto previsto nel dettaglio negli elaborati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°239 del 19 Maggio 2006 ed elaborato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°226 del 15 Maggio 2006, immediatamente eseguibili ai sensi dell’art.134 - comma 4 del Decreto Legislativo n.°267/2000,le sei “Zone a Traffico Limitato”e le “Aree Pedonali”, sono oggetto di regolamentazione secondo le indicazioni previste con il presente provvedimento:

ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN ZONA ZONE A TRAFFICO LIMITATO - CRITERI GENERALI

All’interno delle sei “Zone a Traffico Limitato” oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, la circolazione nel rispetto degli indirizzi di conformità riguardanti la procedura del rilascio “del bollino blu”, come da provvedimento OR.2003.233 del 28/07/2003, sarà da limitarsi alle sole categorie di veicoli autorizzati di seguito riportate; ciclomotori e velocipedi:

1) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 0.00 - 24.00
a) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici nelle vie così riportate nella tabella n.°1 allegata;
b) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo ai domiciliati nelle vie così riportate nella tabella n.°1 allegata purchè in grado di documentare tale condizione;
c) Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) all’interno della “ Zona a Traffico Limitato”. La titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata;
d) Veicoli di servizio e veicoli utilizzati nell’ambito dei compiti d’istituto dalle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, i Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D. (Corpo Diplomatico) o C.C. (Corpo Consolare) o in possesso di contrassegno rilasciato ai sensi del Decreto Ministero Esteri 20 giugno 2005 n.° 171 limitatamente all’attività svolta all’interno del Comune di Venezia; i veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
e) Veicoli di soccorso;
f) Veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate impiegati da Società regolarmente autorizzate per la raccolta e distribuzione di plichi postali ai sensi del Decreto Legislativo 261/99 nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;
g) Veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, compresi i servizi atipici e commerciali;
h) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1)del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “ Nuovo Codice della Strada”e non vedenti in conformità di quanto previsto all’art.12 “ Contrassegno Speciale”di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza fino a un massimo di due veicoli per contrassegno;
i) Taxi e veicoli da noleggio con conducente;
j) Veicoli del servizio car - sharing;
k) Veicoli elettrici;
l) Veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi d’istituto;
m) Veicoli attrezzati per la rimozione forzata;
n) Veicoli di proprietà delle testate giornalistiche, di emittenti radio televisive e veicoli in uso a giornalisti iscritti all’albo professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’esercizio della professione nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;
o) Veicoli di medici e veterinari che effettuano assistenza domiciliare esercitando la propria professione nella sanità pubblica, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all’assistenza domiciliare stessa; veicoli degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale all’interno delle “Zone a Traffico Limitato”limitatamente agli spostamenti connessi all’esercizio della professione;
p) Veicoli adibiti al trasporto, ritiro o consegna di pasti per mense o comunità e a domicilio; veicoli adibiti a servizio di catering nell’ambito delle “Zone a Traffico Limitato”;

2) AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PERMANENTE A FASCE ORARIE

a) Veicoli omologati quali veicoli per il trasporto di cose ed inseriti, a recepimento della Direttiva n.°98/14/CE nella categoria internazionale “N1” art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” utilizzati per operazioni di carico e scarico di cose all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” nelle seguenti fasce orarie:

1) dalle 06.00 alle7.30 - 2) dalle 09.00 alle 11.30 - 3) dalle 13.00 alle 16.30;

b) Veicoli di operatori commerciali siti nell’area pubblica di via San Girolamo e dei mercati bisettimanali del centro di Mestre limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 06.00 - 15.00 dei giorni di mercato;

c) Veicoli di operatori commerciali su area pubblica titolari di posteggio fisso all’interno della “ Zona Traffico Limitato” limitatamente all’orario relativo all’autorizzazione.

3) AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

a) Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare all’interno delle “Zone a Traffico Limitato”con richiesta di accesso temporaneo giornaliero o valido per più giorni per comprovate esigenze di lavoro. Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile effettuare comunicazione, entro le 48.00 ore successive al giorno dell’avvenuto transito, inviando apposita autocertificazione via fax all’Ufficio ZTL competente;

b) Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano all’interno delle “Zone a Traffico Limitato”;

c) Veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti di merci particolari all’interno delle “Zone a Traffico Limitato”;

d) Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni all’interno delle “Zone a Traffico Limitato”;

Qualora non sia possibile presentare preventivamente la richiesta, per comprovata urgenza o altre motivazioni documentabili, sarà possibile per le seguenti categorie, effettuare comunicazione, entro le 48.00 ore successive al giorno dell’avvenuto transito, inviando apposita autocertificazione via fax all’Ufficio ZTL competente:

e) Veicoli diretti alle strutture sanitarie per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovarsi successivamente con adeguata documentazione);

f) Veicoli di ospiti di alberghi con sede all’interno delle “Zone a Traffico Limitato” da attestare con apposita documentazione;

g) Autovetture al servizio di persone diversamente abili di cui all’art.188 comma 1)del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92 “ Nuovo Codice della Strada”e non vedenti in conformità di quanto previsto all’art.12 “ Contrassegno Speciale”di cui al D.P.R. n.°503 del 24/07/96, limitatamente ai casi di utilizzo di un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati;
h) Veicoli degli operatori precari del mercato bisettimanale di Mestre;

i) Veicoli di medici, veterinari non contemplati dal punto o) dei permessi permanenti per i casi di visite urgenti da comprovare successivamente;

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO E IL TRANSITO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Le autorizzazioni per l’accesso alle “ Zone a Traffico Limitato” saranno rilasciate nel rispetto delle indicazioni previste al riguardo nel seguente prospetto:

Zona A1

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alla lettera a);
3)Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

Zona A2

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie per tutte categorie previste;
3)Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

Zona A3

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alla lettera a);
3) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;

Zona A4-A5

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
2) Nessuna Autorizzazione a carattere permanente per fasce orarie;
3) Autorizzazioni temporanee per le categorie previste alle lettere e) g) ed i);

Zona A6

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per tutte categorie previste;
2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alla lettera a);
3) Autorizzazioni temporanee per tutte categorie previste;


DISCIPLINA della SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO
La sosta dei veicoli, all’interno della “Zona a Traffico Limitato”, sarà consentita nei soli spazi delimitati con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal vigente D.P.R. n.° 495 del 16.12.1992, alle seguenti categorie di veicoli e all’interno della sola zona in cui è autorizzato il transito.

Zone A1 - A2 - A3

Tutte le categorie che hanno l’autorizzazione al transito tranne la lettera c).

Zona A6

1) Autorizzazioni a carattere permanente 0.00 - 24.00 per le categorie previste alle lettere a) b) h) i) j) n) o) p);
2) Autorizzazioni a carattere permanente per fasce orarie previste alla lettera a)
3) Autorizzazioni temporanee alle lettere a) b)c) g) i);

Nei tratti di viabilità non riservati alla sosta sarà prevista la rimozione del veicolo.

La sosta momentanea per i veicoli autorizzati alle operazioni di carico e scarico di cose per un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione sul cruscotto del veicolo del disco orario di cui all’art.172 del D.P.R. n.°495 del 16/12/92,dovrà avvenire limitatamente negli stalli opportunamente delimitati a tale scopo con adeguata segnaletica stradale, sia verticale, sia orizzontale;

Durante i giorni del mercato bisettimanale è vietato il transito e la sosta nell’area di mercato dalle ore 06.00 alle ore 15.00 secondo quanto previsto dalle ordinanze in essere.

Di seguito si riporta una tabella che mostra via per via l’appartenenza o meno a una determinata “Zona a Traffico Limitato” (si veda colonna ZTL e TAVOLA A) e quali siano le vie a cui fare riferimento per il rilascio dell’autorizzazione al transito attraverso i varchi elettronici (colonna TELECAMERA e TAVOLA B).

Ad esempio un cittadino può ricercare nella tabella la propria via di residenza e verificare se ha diritto a un permesso nell’ambito della “ Zona a Traffico Limitato e/o al transito in un varco elettronico”.

TELECAMERA

TOPONIMO

ZTL

AREA PEDONALE

CIVICI

PARI

CIVICI DISPARI

Circonvallazione

CALLE DUE PORTONI

Circonvallazione

GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI

A3

AP

Circonvallazione

PIAZZETTA CESARE BATTISTI

A3

AP

Circonvallazione

RIVIERA VENTI SETTEMBRE

Circonvallazione

RIVIERA GIOVANNI MIANI

Circonvallazione

VIA ANTONIO DA MESTRE

A3

AP

dal 2 al 24

nessuno

Circonvallazione

VIA CIRCONVALLAZIONE

A4

dal 2 al 20

nessuno

Circonvallazione

VIA CIRCONVALLAZIONE

dal 20 al 54

dal 1 al 107

Circonvallazione

VIA ERMANNO WOLF - FERRARI

Circonvallazione

VIA FABIO FILZI

A3

Circonvallazione

VIA GIUSEPPE MAZZINI

Circonvallazione

VIA GIUSEPPE VERDI

dal 2 al 34 E

dal 1 al 85

Circonvallazione

VIA NAZARIO SAURO

A3

Circonvallazione

VIA OLIMPIA

Circonvallazione

VIA OSPEDALE

A3

AP

Circonvallazione

VIA OTTORINO RESPIGHI

Colombo

VIA CRISTOFORO COLOMBO

A5

dal 9 al 53

Colombo

VIA CRISTOFORO COLOMBO

dal 24 al 50

CALLE DE LENA

A1

CALLE DELLA TESTA

A1

VIA SPALTI

A1

dal 2 al 8

3

VIA DEI FANTI

VIA TORRE BELFREDO

dal 64/E al 124

VIA TORRE BELFREDO

A1

dal 2 al 64/D

dal 1 al75

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI

A1

dal 2 al 44 A

dal 1 al 9C

CALLE GIOVANNI LEGRENZI

A6

AP

CORTE MARIN SANUDO

A6

AP

Circonvallazione

VIA ALESSANDRO POERIO

A6

VIA BRENTA VECCHIA

A6

CORTE GIOVANNI BONZIO

A6

AP

VIA GIOVANNI PASCOLI

A6

VIA ROSA

A6




TELECAMERA

TOPONIMO

ZTL

AREA

PEDONALE

CIVICI

PARI

CIVICI DISPARI

S. Rocco - S. Pio X

CALLE DEL GAMBERO

A2

AP

dal 2 al 4

dal 1 al 13

S. Rocco - S. Pio X

CALLE DEL GAMBERO

A2

dal 6 al 16

dal 15 al 23

S. Rocco - S. Pio X

CALLE DEL SALE

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

COLL. CANDIANI - VIA D. MANIN

A2

S. Rocco - S. Pio X

CORTEBETTINI

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

CORTE DEL CASTELLO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

CORTE DELL' OROLOGIO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

GALLERIAGIACOMUZZI

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

GALLERIA DELLA TORRE

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZA ERMINIO FERRETTO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZALE GENERAL ENRICO CIALDINI

A2

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTADA RE

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTAMAESTRI DEL LAVORO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTA ALFONSO COIN

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTA EDMONDO MATTER

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTA GIORDANO BRUNO

A2

S. Rocco - S. Pio X

PIAZZETTA MONSIGNOR VALENTINO VECCHI

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

PONTE DELLE ERBE

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

RIVIERA FERDINANDO MAGELLANO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

SOTTOPORTICO DELL' OROLOGIO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA ANTONIO LAZZARI

A2

AP

nessuno

dal 1 al 5

S. Rocco - S. Pio X

VIA BONAVENTURA BARCELLA

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA CANEVE

A2

AP

dal 2 al 42

dal 1 al 79

S. Rocco - S. Pio X

VIA CESARE BATTISTI

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA DANIELE MANIN

A2

dal 2 al 44

dal 1 al 59

S. Rocco - S. Pio X

VIA DELLA TORRE

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA FRANCESCO SCIPIONE FAPANNI

A2

dal 34 al 60

dal 37 al 39

S. Rocco - S. Pio X

VIA FRATELLI RONDINA

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA GINO ALLEGRI

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA GIORDANO BRUNO

A2

S. Rocco - S. Pio X

VIA GIORGIO FERRO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA PALAZZO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA PESCHERIA VECCHIA

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA SAN GIROLAMO

A2

AP

S. Rocco - S. Pio X

VIA SAN PIO DECIMO

A2

dal 2 al 18

tutti

S. Rocco - S. Pio X

VIA SAN PIO DECIMO

dal 22 al 34

S. Rocco - S. Pio X

VIA SAN ROCCO

A2



Tutte le richieste di autorizzazione al transito e alla sosta all’interno delle “ Zone a Traffico Limitato” di cui ai punti 1-2-3(con esclusione delle lettere e)f)g)h)i) e lettera a) di cui al punto 3)devono essere presentate al protocollo generale del Comune di Venezia.

AREE PEDONALI - CRITERI GENERALI
Le “Aree Pedonali” hanno validità 0.00 - 24.00 e le eventuali deroghe sono da riferirsi alla tipologia e caratteristiche dei luoghi stessi.
All’interno delle “ Aree Pedonali ”sarà consentito il transito ai soli pedoni, salvo talune eccezioni da limitarsi ai soli autorizzati.

Il transito dei velocipedi ove consentito dovrà avvenire a passo d’uomo.
Su dette aree è vietata la sosta ai sensi di quanto previsto all’art.158 punto 2 paragrafo i)del Decreto Legislativo n.°285 del 30/04/92.
I veicoli in sosta su sede viabile saranno oggetto di rimozione.
La Direzione Comando Polizia Municipale è autorizzata in deroga alle limitazioni previste con il presente provvedimento, al rilascio di apposito contrassegno di autorizzazione al transito nell’ambito delle “Aree Pedonali”, degli autoveicoli, dei motoveicoli e ciclomotori di cui alle seguenti categorie di utenti:

· Residenti limitatamente per accedere a cortili ed autorimesse;

Sono esclusi dalle limitazioni al transito, le seguenti categorie di veicoli:
· 1) Polizia, ambulanze, vigili del fuoco; (solo in servizio urgente e di emergenza);

· 2)Veicoli di Società erogatrici di servizi quali (ENEL S.p.A. - Italgas S.p.A. - Vesta S.p.A.) ecc….

Tale deroga, ha validità solo nei casi in cui si manifestasse l’esigenza nel rispetto dei singoli compiti di istituto, di servizi di emergenza a tutela dell’ordine pubblico e/o della pubblica incolumità;

Di seguito si riporta una tabella che mostra quali siano le “Aree Pedonali” in cui possa venir consentita la circolazione ai velocipedi e in quali Aree sia invece necessario che gli stessi vengano condotti a mano. La distinzione è principalmente dovuta a garantire la sicurezza del pedone, non consentendo il transito quando le aree non siano geometricamente tali da garantirne l’uso promiscuo oppure quando si ritiene che l’area in oggetto sia punto di forte aggregazione (esempio Piazza Erminio Ferretto).

ZTL

TOPONIMO

CIVICI

PARI

CIVICI

DISPARI

CICLI

SI

NO

A3

GALLERIA GIACOMO MATTEOTTI

X

A3

PIAZZETTA CESARE BATTISTI

X

A3

VIA ANTONIO DA MESTRE

dal 2 al 24

nessuno

X

A3

VIA OSPEDALE

X

A6

CALLE GIOVANNI LEGRENZI

X

A6

CORTE MARIN SANUDO

X

A6

CORTE GIOVANNI BONZIO

X

A2

CALLE DEL GAMBERO

dal 2 al 4

dal 1 al 13

X

A2

CALLE DEL SALE

X

A2

CORTEBETTINI

X

A2

CORTE DEL CASTELLO

X

A2

CORTE DELL' OROLOGIO

X

A2

GALLERIAGIACOMUZZI

X

A2

GALLERIA DELLA TORRE

X

A2

PIAZZA ERMINIO FERRETTO

X

A2

PIAZZETTADA RE

X

A2

PIAZZETTAMAESTRI DEL LAVORO

X

A2

PIAZZETTA ALFONSO COIN

X

A2

PIAZZETTA EDMONDO MATTER

X

A2

PIAZZETTA MONSIGNOR VALENTINO VECCHI

X

A2

PONTE DELLE ERBE

X

A2

RIVIERA FERDINANDO MAGELLANO

X

A2

SOTTOPORTICO DELL' OROLOGIO

X

A2

VIA ANTONIO LAZZARI

nessuno

dal 1 al 5

X

A2

VIA BONAVENTURA BARCELLA

X

A2

VIA CANEVE

dal 2 al 42

dal 1 al 79

X

A2

VIA CESARE BATTISTI

X

A2

VIA DELLA TORRE

X

A2

VIA FRATELLI RONDINA

X

A2

VIA GINO ALLEGRI

X

A2

VIA GIORGIO FERRO

X

A2

VIA PALAZZO

X

A2

VIA PESCHERIA VECCHIA

X

A2

VIA SAN GIROLAMO

X




-VIENE abrogata ogni altra norma che disciplina accesso - transito e sosta nelle zone a Traffico Limitato” individuate nell’ambito dell’area centrale del centro abitato di Mestre.

-Viene abrogata ogni altra norma che disciplina l’accessibilità alle “ Aree Pedonali” site all’interno delle “ Zone a Traffico Limitato”.

-La documentazione di cui alle premesse comprensiva degli elaborati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°239 del 19 Maggio ed elaborato C che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.°226 del 15 Maggio 2006 sono da ritenersi parte integrante del presente provvedimento.

-VISTA l’urgenza la presente Ordinanza ha validità immediata.

-Gli Agenti di Polizia della Strada come previsto dall’art.12 paragrafo e)del Decreto Legislativo n.°285 del 30.04.1992(nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.


scarica l'allegato A: Delimitazione ZTL
scarica l'allegato B: Regolamentazione ZTL
scarica l'allegato C: Regolamentazione Aree Pedonali






IL DIRIGENTE
- Ing. Roberto Perissinotto -

Mestre, lì 23 Maggio 2006

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Responsabile del Procedimento: Geom. Claudio Corrò