ART. 25 della dichiarazione universale dei diritti
umani approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione,
al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o in altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia
hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori
di esso, devono godere della stessa protezione
sociale”.