Legge
9 dicembre 1998, n. 431 (in Suppl. ordinario n. 203/L, alla Gazz.
Uff. n. 292, del 15 dicembre). - Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
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Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art.
1. Ambito di applicazione.
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
di seguito denominati <<contratti di locazione>>, sono stipulati
o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2. 2. Le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non
si applicano: a) ai contratti di locazione relativi agli immobili
vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente
alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al
comma 3 dell'art. 2 della presente legge; b) agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa
vigente, statale e regionale; c) agli alloggi locati esclusivamente
per finalità turistiche. 3. Le disposizioni di cui agli articoli
2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti
di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori
per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile. A tali contratti non si applica l'art. 56 della
legge 27 luglio 1978, n. 392. 4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti
di locazione è richiesta la forma scritta.
Art.
2. Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione.
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le
opere di cui all'art. 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni
e con le modalità di cui al medesimo art. 3. Alla seconda scadenza
del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata
entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo
il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo
il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 2.
Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori. 3. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione
a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di
quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere
i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono
a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata. 4. Per favorire
la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano
tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini
della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e successive
modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono
derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili
non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni. 5. I contratti di locazione stipulati
ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,
ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima scadenza del
contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando
la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione
il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 6.
I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati
dal comma 1 del presente articolo.
Art.
3. Disdetta del contratto da parte del locatore.
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma
1 dell'art. 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della
facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione
al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando
il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio
delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra
al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la
piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità
di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile
sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è
prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare
la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove
costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano,
il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge
e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna
legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda
vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili
ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto
di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli
38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 2. Nei casi di disdetta
del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma
1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione
di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità
della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore
ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'art.
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati
i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione
del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo,
fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta
è fondata. 3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto
a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in
misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di
locazione percepito. 4. Per la procedura di diniego di rinnovo si
applica l'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive
modificazioni. 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato,
anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio
e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui
ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore
ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al
risarcimento di cui al comma 3. 6. Il conduttore, qualora ricorrano
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando
comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Art.
4. Convenzione nazionale.
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3 dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere
una convenzione, di seguito denominata <<convenzione nazionale>>,
che individui i criteri generali per la definizione dei canoni,
anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale
dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchè delle modalità
per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza
di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente
comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali
di cui al comma 3 dell'art. 2 e il loro rispetto costituisce condizione
per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 8. 2. I criteri
generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro
dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi
novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto
sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'art.
8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art.
2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente
articolo. 3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni
alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma
3 dell'art. 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei
comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3
dell'art. 2. 4. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni, criteri
in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli
attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi
del presente comma.
Art.
5. Contratti di locazione di natura transitoria.
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 definisce le condizioni
e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente
legge per soddisfare particolari esigenze delle parti. 2. In alternativa
a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti
di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari
sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma
3. 3. é facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari
distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere
specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, di contratti-tipo relativi
alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma
3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni
degli studenti, nonchè cooperative ed enti non lucrativi operanti
nel settore.
Art.
6. Rilascio degli immobili.
1. Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61 e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione
sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il locatore ed
il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali
penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione,
avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite
le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula
di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite
all'art. 2 della presente legge. 3. Trascorso il termine di cui
al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo
della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro
e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal
comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art.
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo
al settimo dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale
che giudica con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura
civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione
vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi
dell'assistenza della forza pubblica. 4. Per i provvedimenti esecutivi
di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata
in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola
volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art.
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi
i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto
del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione
per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di
cui all'art. 618 del codice di procedura civile. 5. Il differimento
del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato
fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto
i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto
nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione
o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio
di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o
assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso
di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia
proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio.
Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo
familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale. 6. Durante i periodi di
sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo
e al comma quarto dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,
nonchè per i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge
n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61
del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo
rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art.
1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del
canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano
automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque
per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo
così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire
il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante
i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori
di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive
modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art.
55 della citata legge n. 392 del 1978. 7. Fatto salvo quanto previsto
dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1989, nonchè quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'art.
17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti
di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre
mesi.
Art.
7. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione
è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione
dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato
dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.
Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'art.
480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi
di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima
denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce
ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione
dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI
relative all'anno precedente a quello di competenza.
Art.
8. Agevolazioni fiscali.
1. Nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61 e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante
al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 3 dell'art. 2 a seguito di accordo definito in sede locale
e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma
2 dell'art. 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo art. 4, determinato ai sensi
dell'art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per
cento. 2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma
1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di
registrazione del contratto di locazione nonchè quelli della denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI. 3. Le agevolazioni
di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione
volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'art. 5 e per i
contratti di cui al comma 3 dell'art. 1. 4. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando
i criteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986,
n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata
avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della
condizione abitativa di cui all'art. 12. Qualora le determinazioni
del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione
fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale
di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma.
Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data
di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'art. 23 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<I
redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento
della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui
canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare>>.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di
lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno
2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire
360 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. Per l'attuazione del
comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000
e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art.
9. Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare.
1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni
immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni
di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'art.
2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi
derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.
Art.
10. Ulteriori agevolazioni fiscali.
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio
2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per
la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo
modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di
reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da
stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione
sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002,
alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi
previsti dal comma 3 dell'art. 11.
Art.
11. Fondo nazionale.
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi
di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati
con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per
il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli
immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè, qualora
le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie
o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione
in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento
di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. 4.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 5.
Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione
è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle
singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6. 6. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie
risorse iscritte nei rispettivi bilanci. 7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra
i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino
anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse
alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. 8. I comuni
definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi
di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti
dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri
e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 9. Per gli anni 1999,
2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi
di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione
del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'art.
61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento. 10. Il Ministero dei lavori pubblici
provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art.
8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta
per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale istituito ai sensi dell'art.
75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
al Fondo di cui al comma 1.
Art.
12. Osservatorio della condizione abitativa.
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'art.
59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso
il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati
nonchè il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche
ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni
con propri provvedimenti.
Art.
13. Patti contrari alla legge.
1. é nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone
di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto
e registrato. 2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte
in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e
registrato. 3. é nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. 4. Per i
contratti di cui al comma 3 dell'art. 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo
definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti
alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale.
Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'art. 2, sono nulli,
ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi
obbligo del conduttore nonchè qualsiasi clausola o altro vantaggio
economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone
superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Nei casi di nullità
di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine
di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere
la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi
casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile
dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni
conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 ovvero dal comma
3 dell'art. 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui
il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione
di fatto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione
il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello
definito ai sensi del comma 3 dell'art. 2 ovvero quello definito
ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui
al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti. 6. I riferimenti alla registrazione
del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se
non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art.
14. Disposizioni transitorie e abrogazione di norme.
1. In sede di prima applicazione dell'art. 4 della presente legge,
non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma
2 del medesimo art. 4. 2. Con l'attuazione del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, nell'art. 6 e nell'art. 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in
composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale. 3. Sono abrogati l'art. 11 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nonchè gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decretolegge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61. 4. Sono altresì abrogati gli articoli 1,
3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle
locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive
modificazioni. 5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia
di locazioni vigenti prima di tale data.
Art.
15. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'art.
8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi
per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici, nonchè, quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a
lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero
di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |