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Legge 27 luglio
1978, n. 392 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 211). Disciplina delle
locazioni di immobili urbani. (EQUO CANONE)
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art.
1. (Durata della locazione).
La durata della locazione avente per oggetto immobili
urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni.
Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto
una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende
convenuta per quattro anni. Il disposto del comma precedente non
si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria.
Art.
2. (Disciplina della sublocazione).
Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile,
nè può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata
che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto
ed i vani sublocati.
Art.
3. (Rinnovazione tacita).
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni
se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi prima
della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
Art.
4. (Recesso del conduttore).
E' in facoltà delle parti consentire contrattualmente
che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto
dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente
dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi
motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso
di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.
5. (Inadempimento del conduttore).
Salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento
del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero
il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori
quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone,
costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 del codice
civile.
Art.
6. (Successione nel contratto).
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto
il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel
contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se
il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito
dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o
di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se
tra i due si sia così convenuto.
Art.
7. (Clausola di scioglimento in caso di alienazione).
E'nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto
in caso di alienazione della cosa locata.
Art.
8. (Spese di registrazione).
Le spese di registrazione del contratto di locazione
sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Art.
9. (Oneri accessori).
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto
contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua,
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonchè alla
fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria
sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le
parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve
avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il
pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica
delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri
di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione
dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Art.
10. (Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini).
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario
dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale
relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento
e di condizionamento d'aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire,
senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni. La disciplina di cui al primo comma
si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea
convocati dal proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice
civile sull'assemblea dei condomini.
Art.
11. (Deposito cauzionale).
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre
mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che
debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art.
12. (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione).
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili
adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85% del valore
locativo dell'immobile locato. Il valore locativo è costituito dal
prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo
unitario di produzione del medesimo. Il costo unitario di produzione
è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi
indicati nell'art. 15. Gli elementi che concorrono alla determinazione
del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel
contratto di locazione. Se l'immobile locato è completamente arredato
con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità,
all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti
può essere maggiorato fino ad un massimo del 30%. Le suddette modalità
si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio
urbano.
Art.
13. (Superficie convenzionale).
La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti
elementi: a) l'intera superficie dell'unità immobiliare; b) il 50%
della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie
del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della
superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile
in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie
condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale
dell'unità immobiliare. é detratto il 30% dalla superficie dei vani
con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle
lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e
di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo
della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente
la superficie di cui alla lettera a). Alla superficie di cui alla
lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l'unità
immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10
per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati
46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore
a metri quadrati 46. I coefficienti di cui alle lettere b) e c)
del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'art. 21.
Art.
14. (Costo base).
Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui
costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato
in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000
per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. La data di ultimazione dei lavori
è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza,
dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici
delle imposte, oppure quella comunque accertata.
Art.
15. (Coefficienti correttivi del costo base).
I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione
del tipo, della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione,
del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione
e manutenzione dell'immobile.
Art.
16. (Tipologia).
In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria
catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le
abitazioni di tipo civile (A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo
economico (A/3); d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per
le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le abitazioni di
tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici
dei luoghi (A/11). Qualora gli immobili non risultino censiti in
catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale
viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie
catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella stessa
zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine
gli interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente
per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile
con una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità
immobiliare locata nonchè degli impianti in essa installati. L'ufficio
provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.
Art.
17. (Classe demografica dei comuni).
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti
coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 400.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili
siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d)
0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti; f) 0,80 per gli immobili siti in comuni
con popolazione fino a 10.000 abitanti. Il numero degli abitanti
di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione
residente pubblicati dall'ISTAT.
Art.
18. (Ubicazione).
In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni
con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire
il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano i
coefficienti della tabella seguente: a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica; c) 1,20 per la zona edificata
compresa fra quella periferica e il centro storico; d) 1,20 per
le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica
o nella zona agricola; e) 1,30 per il centro storico. I consigli
comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale
in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano
le perimetrazioni previste nell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, con i seguenti coefficienti: a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato; c) 1,10 per il centro storico. All'interno
delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle
lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare
edifici o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali
si applica il coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti
suindicati.
Art.
19. (Livello di piano).
In relazione al livello di piano, limitatamente alle
unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani
fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,80 per le
abitazioni situate al piano seminterrato; b) 0,90 per le abitazioni
situate al piano terreno; c) 1,00 per le abitazioni situate nei
piani intermedi e all'ultimo piano; d) 1,20 per le abitazioni situate
al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori
di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle
lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti
a 0,95 e 1,10.
Art.
20. (Vetustà).
In relazione alla vetustà si applica un coefficiente
di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a
quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1% per i successivi quindici anni; b) 0,50% per gli ulteriori
trenta anni. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione
o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione
è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
Art.
21. (Stato di conservazione e manutenzione).
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo
stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato
è scadente. Per la determinazione dello stato di conservazione e
manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità
immobiliare: 1) pavimenti; 2) pareti e soffitti; 3) infissi; 4)
impianto elettrico; 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento; nonchè dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore; 2) facciate, coperture e parti comuni
in genere. Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora
siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei
quali due devono essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato
dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni
almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere propri dell'unità immobiliare. Lo stato dell'immobile si
considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone
di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente
nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici
privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari. Il Ministro
dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente
gli elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
Art.
22. (Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975).
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono
stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione
a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello
di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare
entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il costo base di produzione è determinato, anche
in misura differenziata per regione o per gruppi di regioni, tenendo
conto: a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata; b)
dell'incidenza del contributo di concessione; c) del costo dell'area,
che non potrà essere superiore al 25% del costo di produzione; d)
degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore. Se, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o
di altra imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle
assicurazioni obbligatorie o in base ad altre documentazioni di
origine pubblica, risultano costi maggiori di quelli indicati nel
decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma precedente,
il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di tali
maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto
a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta
anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso
gli stessi elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto
edilizio urbano. Agli effetti di cui sopra si tiene comunque conto
del valore dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro
relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore
di riferimento per la determinazione del canone è quello dei costi
come sopra definiti. Ai fini della determinazione del canone di
locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975,
al costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di
cui al precedente comma non si applicano i coefficienti previsti
nell'art. 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo
di produzione.
Art.
23. (Riparazioni straordinarie).
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili
opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per
evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione
all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione
di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che
il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti
venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale
sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte
le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere,
se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in
caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento
della richiesta. Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili
anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria
per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo
sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
Art.
24. (Aggiornamento del canone).
Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone
di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato
ogni anno in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà
dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con
lettera raccomandata.
Art.
25. (Adeguamento del canone).
Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale,
ha diritto all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale
mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15, escluso il
parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del rinnovo
contrattuale. L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo
a quello durante il quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
Art.
26. (Ambito di applicazione).
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di
natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile
per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad
alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica
il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia
convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle
categorie catastali A/8 e A/9. Le disposizioni di cui agli articoli
da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili
siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente
fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata
in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio,
la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento,
o comunque l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Il comune provvede
a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma
e delle eventuali variazioni.
Art.
27. (Durata della locazione).
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili
urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono
adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali,
commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra
quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione
di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi
ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi
attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere
inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito
ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non
è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per
la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto
di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora
l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua
natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale,
il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione
dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta
richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.
L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi
o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. é in facoltà
delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore,
mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data
in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle
previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi,
può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Art.
28. (Rinnovazione del contratto).
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate
le attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27, il
contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per
quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove anni
in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta
da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata,
rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima
scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il
locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione
soltanto per i motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini
ivi previsti.
Art.
29. (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza).
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima
scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore
ove egli intenda: a) adibire l'immobile ad abitazione propria o
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge
o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle
attività indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni,
enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti
al conseguimento delle loro finalità istituzionali; c) demolire
l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale
ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso
un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di
attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso
della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione
di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono
se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza
o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei
locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art.
12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali,
sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza
del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della
prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio;
gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni
previste nella precedente lettera c). Per le locazioni di immobili
adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati,
il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi
previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato
dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile
sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale
di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per
l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio
si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare
personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da
parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività
del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della
legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge
27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge
28 luglio 1967, n. 628. Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore,
a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di conseguire,
alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile locato;
tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata,
almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le
attività indicate nei commi primo e secondo dell'art. 27 e per le
attività alberghiere. Nella comunicazione deve essere specificato,
a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati
nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata. Se il locatore
non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto
s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.
Art.
30. (Procedura per il rilascio).
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'art.
29 e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità
ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia
rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il
conduttore, osservando le norme previste dall'art. 46. La controversia
è di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi
lire seicentomila; negli altri casi è di competenza del pretore.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione
è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza
per territorio. Alla prima udienza, se il convenuto compare e non
si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza
di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art.
29. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo
di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che
costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia
del convenuto si procede a norma dell'art. 420 e seguenti del codice
di procedura civile. Il giudice, su istanza del ricorrente, alla
prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le
ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il
rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.
Art.
31. (Sanzioni).
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile
per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e che, nel termine di sei
mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione
propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea
retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio in proprio di
una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia rispettato
i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento
per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione,
ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili
adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato
i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del
turismo e dello spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede,
al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi
in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri
oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti
del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del
canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto,
oltre alle indennità previste ai sensi dell'art. 34. Il giudice,
oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina
al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000
da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad
integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente
legge.
Art.
32. (Aggiornamento del canone).
Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone
nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato
per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le parti
possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia
aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio
precedente e così successivamente con periodi di invariabilità non
inferiori al biennio. Le variazioni in aumento del canone non possono
essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art.
33. (Canone delle locazioni stagionali).
Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato
con le modalità di cui all'art. 32.
Art.
34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo
agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione
per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttore
ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'art.
27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il
conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo
di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga,
da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività
incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella
già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio
venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità
di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo
esercizio.
Art.
35. (Limiti).
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si
applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi
ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
nonchè destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività
di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni
a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali
o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Art.
36. (Sublocazione e cessione del contratto di locazione).
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto
di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga
insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore
può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha
liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario
non adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'art.
34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento
della cessazione effettiva della locazione.
Art.
37. (Successione nel contratto).
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro
che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto
di data certa anteriore all'apertura della successione, hanno diritto
a continuarne l'attività. In caso di separazione legale o consensuale,
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non
conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi
esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale
o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione
degli effetti civili del matrimomo. Se l'immobile è adibito all'uso
di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi
è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto,
in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli
altri professionisti, artigiani o commercianti. Nelle ipotesi di
recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri
professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore
può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con
le modalità di cui all'articolo precedente.
Art.
38. (Diritto di prelazione).
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo
oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore
con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione
devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni
caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita
dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione,
con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. Ove il diritto
di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto,
salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore,
deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti
dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione
della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla
stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione
di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da
tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che, entro trenta giorni
dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione,
si considera avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme
del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'art.
732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore
dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
Art.
39. (Diritto di riscatto).
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione
di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro
sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ove sia
stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo
deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono,
quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima udienza del
relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui
l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di tale udienza
di non opporsi al riscatto. Se per qualsiasi motivo, l'acquirente
o successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine
di tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio.
Art.
40. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione).
Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla
scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'art. 28, deve comunicare
le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno sessanta giorni prima della scadenza. Tale obbligo non ricorre
quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare
la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione
dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore
o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette
ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui
al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal
locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto
tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno,
ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile
non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso
in locazione entro i sei mesi successivi.
Art.
41. (Norme applicabili).
Ai contratti previsti nell'art. 27 si applicano le disposizioni
degli articoli da 7 a 11. Le disposizioni di cui agli articoli 38,
39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'art.
35.
Art.
42. (Destinazione degli immobili a particolari attività).
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche,
nonchè a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo
Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori,
hanno la durata di cui al primo comma dell'art. 27. A tali contratti
si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonchè le disposizioni
processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il
rilascio di cui all'art. 28.
Art.
43. (Improcedibilità della domanda).
La domanda concernente controversie relative alla determinazione,
all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta
se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo
seguente. L'improcedibilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni
stato e grado del procedimento.
Art.
44. (Tentativo obbligatorio di conciliazione).
La domanda di conciliazione concernente la determinazione,
l'aggiornamento e l'adeguamento del canone è presentata al giudice
competente. Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi
a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici
giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l'amichevole
componimento della vertenza. Se le parti si conciliano, viene redatto
processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato
in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce, il giudice ne dà atto nel verbale.
Nell'udienza di cui sopra il giudice può essere affiancato da due
esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche
nell'ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari.
Le parti possono partecipare all'udienza personalmente o a mezzo
di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.
Art.
45. (Ricorso al giudice).
Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque
decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda
di cui all'articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice
la determinazione del canone. La controversia è di competenza del
conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione,
l'aggiornamento o l'adeguamento non sia superiore a L. 50.000 mensili;
negli altri casi è di competenza del pretore. Le controversie relative
alle opere di conservazione dell'immobile di cui all'art. 23, alle
indennità di cui all'art. 34 e alla indennità per i miglioramenti
di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge
18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge
30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque
ne sia il valore. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza
per territorio. In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente,
quando il valore della causa non ecceda L. 50.000 mensili nelle
controversie previste dal comma secondo e L. 600.000 in quelle previste
dal comma terzo. Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato
a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non contestato.
Art.
46. (Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie
individuali di lavoro).
Il procedimento per le controversie di cui agli articoli
30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge,
è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo,
terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424,
429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e
dall'art. 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica
altresì l'art. 145 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
Art.
47. (Poteri istruttori del giudice).
Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento,
l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova,
anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione
del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia
scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle
parti.
Art.
48. (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).
Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa
promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste
negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art.
420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro
il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione
degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti
di cancelleria. Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza
per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza
non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio
non superiore a trenta giorni per la riassunzione.
Art.
49. (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite
nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste
negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza,
la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con
rito ordinario. In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia
consentita dalle norme ordinarie.
Art.
50. (Incompetenza del giudice).
Quando una causa relativa alle controversie di cui agli
articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente,
l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella
memoria difensiva di cui all'art. 416 del codice di procedura civile,
ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui
all'art. 420 dello stesso codice. Quando l'incompetenza sia stata
eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette
la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione.
Art.
51. (Delle impugnazioni).
L'appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore
nei processi relativi alle controversie previste negli articoli
30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.
Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla
presente legge, è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437,
commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura
civile. é applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'art.
429 dello stesso codice.
Art.
52. (Cambiamento del rito in appello).
Il giudice, se ritiene che il procedimento in primo grado
non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli
articoli 48 e 49.
Art.
53. (Consulente tecnico in appello).
Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'art.
437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il
consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni
prima della nuova udienza.
Art.
54. (Clausola compromissoria).
é nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono
che le controversie relative alla determinazione del canone siano
decise da arbitri.
Art.
55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o
degli oneri di cui all'art. 5 può essere sanata in sede giudiziale
per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore
alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti
e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale
sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice,
dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può
assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso
rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine
assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro
volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine
di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza,
protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie
condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione
del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi,
comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di
cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art.
56. (Modalità per il rilascio).
Col provvedimento che dispone il rilascio, il giudice,
tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle
ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso, fissa anche
la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei ovvero,
in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'art. 55 per il caso in cui il conduttore
non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione
non può essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del
termine concesso per il pagamento. Trascorsa inutilmente la data
fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli
605 e seguenti del codice di procedura civile.
Art.
57. (Esenzioni fiscali ed onorari professionali).
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle
cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge
alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'art.
44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi
casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
Art.
58. (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga).
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'art.
1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1º gennaio 1979, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1º luglio 1979,
per i contratti stipulati fra il 1º gennaio 1953 ed il 7 novembre
1963; c) dal 1º gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il
7 novembre 1963.
Art.
59. (Recesso del locatore).
Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può
recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al
conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno
sei mesi: 1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione
del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o
dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo
disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei
propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando,
trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche,
sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto
che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie
funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia
dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del
conduttore medesimo e comunque non superiore del 20% al canone del
precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco.
Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti
infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere
assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca
di compiere gli indispensabili lavori; 4) quando il proprietario
intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per
eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo
piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge,
e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'appartamento stesso; 5) quando l'immobile locato sia di interesse
artistico o storico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089,
nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario
ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione
sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; 6)
quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle
proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune
confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente
l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume
l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato
da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non
sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro
il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione
non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite
nell'immobile assieme al conduttore; 8) quando il conduttore non
occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo. Nelle
ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso
della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio.
Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni
previste nella lettera c) dell'art. 29. Alla procedura per il rilascio
dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli
30 e 56.
Art.
60. (Ripristino del rapporto e risarcimento del danno).
Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile
in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto
di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi
da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile, non lo
adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui
ai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione. Il
conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi
causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti
acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di
trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al
risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non
inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre
ad un equo indennizzo per le spese di trasloco. Il giudice, oltre
a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore
il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere
al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione
del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.
Art.
61. (Acquirente dell'immobile locato).
La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'art.
59 non può essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per
atto tra vivi finchè non siano decorsi almeno due anni dalla data
dell'acquisto. Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti
dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non dovuto
a morosità ovvero se l'acquirente è cittadino emigrato in un paese
straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia
per risiedervi stabilmente. Quando l'immobile è stato donato a causa
di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio
sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa
dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
Art.
62. (Canone dei contratti soggetti a proroga).
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai
contratti previsti nell'art. 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere
dalla entrata in vigore della presente legge ed il canone è adeguato
in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli
articoli 13 e 15. Fino alla data suddetta il canone di locazione
corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori,
può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo
giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, nella misura del 20% all'anno per i primi
due anni e del 15% all'anno per gli anni successivi della differenza
risultante tra il canone definito ai sensi dell'art. 12 ed il canone
attualmente corrisposto. Se il canone attualmente corrisposto è
superiore a quello definito ai sensi dell'art. 12 si applicano le
disposizioni dello stesso art. 12 e quelle dell'art. 24 a partire
dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore
della presente legge. Ove alcuni parametri, coefficienti o altri
elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell'art.
12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di
locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto
di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno
in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti. Le parti possono
liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone definito
non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12
e 24.
Art.
63. (Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a
proroga)
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore
della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti
previsti nell'art. 58 non è aggiornato per gli effetti di cui all'art.
24. Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato
in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno
precedente. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica
soltanto: il 20% dall'inizio del terzo anno; il 40% dall'inizio
del quarto anno; il 60% dall'inizio del quinto anno; il 75% dall'inizio
del sesto anno. In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo
canone l'aggiornamento di cui all'art. 24 si applica nella intera
misura ivi prevista.
Art.
64. (Particolari contratti soggetti a proroga).
Ai contratti di locazione di cui all'art. 26, comma primo,
lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell'art. 58.
Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a
richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al
75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno
precedente.
Art.
65. (Contratti in corso non soggetti a proroga).
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche
ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della durata prevista all'art. 1, il tempo già trascorso dall'inizio
della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale,
dalla data di esso. La disposizione di cui al comma precedente si
applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida
di licenza o di sfratto per finita locazione. Il canone di cui agli
articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo
a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato in relazione
all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e
15. Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal
conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere
aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno
del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge nella misura del 50% della differenza risultante fra il canone
definito ai sensi dell'art. 12 ed il canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito
ai sensi dell'art. 12 si applicano le disposizioni dello stesso
art. 12 e quelle dell'art. 24 a partire dal primo giorno del quarto
mese successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ai contratti
di locazione di cui all'art. 26, comma primo, lettera d) e comma
secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di
cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza
di cui al primo comma il canone può essere modificato, su richiesta
del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al
75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
Art.
66. (Oneri accessori conglobati nel canone).
Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano
stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non
possono essere computati in misura superiore al 10% del canone pattuito
qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo.
Art.
67. (Contratti in corso soggetti a proroga).
I contratti di locazione di cui all'art. 27 in corso
al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti
a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati
ed hanno la seguente durata: a) anni 4, i contratti stipulati prima
del 31 dicembre 1964; b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1º
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; c) anni 6, i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1973. La durata di cui sopra decorre dal giorno
e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge,
corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione;
ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di
entrata in vigore della presente legge. é in facoltà delle parti
di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo
contratto di locazione secondo le disposizioni del capo III, titolo
I, della presente legge.
Art.
68. (Aumenti del canone).
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente
articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto
degli oneri accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge per il restante periodo di durata
del contratto, nelle misure seguenti: 1) non superiore al 15% all'anno,
per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964; 2)
non superiore al 10% all'anno per i contratti stipulati fra il 1º
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; 3) non superiore al 5% all'anno
per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Art.
69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità
per l'avviamento commerciale).
Alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.
67 e a quelle di cui all'art. 71, il locatore deve comunicare, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta
giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire
la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione
dell'immobile. L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia
comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e
nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso
del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
a carico del conduttore medesimo. Tale obbligo non ricorre inoltre
quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione
per i motivi indicati all'art. 29. Il conduttore deve rendere noto
al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo
comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni
uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto
anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 40. Il conduttore,
se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita
la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 18 mensilità, ovvero
a 21 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto
dal locatore od offerto dal terzo. Qualora il locatore non intenda
procedere al rinnovo della locazione, al conduttore è dovuta l'indennità
per avviamento commerciale nella misura di 18, ovvero di 21 mensilità
per le locazioni con destinazione alberghiera sulla base del canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.
L'indennità dovuta è complessivamente di 21 ovvero di 28 mensilità
per le locazioni con destinazione alberghiera nei casi di cui al
secondo comma dell'art. 34. L'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità
di cui ai precedenti commi sesto e settimo. Per i contratti di cui
agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono
sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.
Art.
70. (Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga).
Ai contratti di locazione di cui all'art. 42 si applicano le
disposizioni degli articoli 67 e 68.
Art.
71. (Contratti in corso non soggetti a proroga).
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma,
si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata
in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale,
detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta
disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio
della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale,
dalla data di esso. La durata non può comunque essere inferiore
a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai
contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è in corso procedimento per convalida di licenza
o di sfratto. Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta
del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista,
in base al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi
nell'anno precedente.
Art.
72. (Mutamento della destinazione).
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso
venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere,
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli
12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile
stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Art.
73. (Norme applicabili).
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e 71 il
locatore può recedere in base ai motivi di cui all'art. 29 e con
il preavviso di cui all'art. 59. Si applicano le disposizioni degli
articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39.
Art.
74. (Rinvio).
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili
alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Art.
75. (Istituzione del fondo sociale).
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale
per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno
abbienti. Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero
sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione
secondo le modalità di cui agli articoli seguenti. Il Ministro del
bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui
alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta
di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte
del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE
per le decisioni definitive.
Art.
76. (Ripartizione del fondo).
Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale,
decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità
di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze
esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire
a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione
per i conduttori meno abbienti. Di norma i comuni, nell'ambito degli
stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti
criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei
redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente
conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due
pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei
familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell'entrata
in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del
contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia
e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze
del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore
della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione
attualmente corrisposto.
Art.
77. (Integrazione del canone).
L'integrazione del canone di locazione consisterà nella
corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% dell'aumento
del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone,
secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge. Il
contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere
superiore alla somma annua di L. 200.000. Ai conduttori che usufruiscono
del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione
dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.
Art.
78. (Copertura finanziaria).
La spesa di L. 240 miliardi derivante dall'applicazione
del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 15 miliardi nell'anno
1978, di L. 25 miliardi nell'anno 1979, di L. 35 miliardi nell'anno
1980, di L. 45 miliardi nell'anno 1981, di L. 55 miliardi nell'anno
1982 e di L. 65 miliardi nell'anno 1983. All'onere di L. 15 miliardi
relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente
riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
79. (Patti contrari alla legge).
é nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata
legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore
rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli
altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente
legge. Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo
la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto
qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge.
Art.
80. (Uso diverso da quello pattuito).
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello
pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto
entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque
entro un anno dal mutamento di destinazione. Decorso tale termine
senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica
il regime giuridico corrispondente all'suo effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale,
al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso
prevalente.
Art.
81. (Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale).
Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art.
82. (Giudizi in corso).
Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le
leggi precedenti.
Art.
83. (Relazione al Parlamento).
Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro
dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo
all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime
delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai
fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente
legge.
Art.
84. (Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge.
Art.
85. (Entrata in vigore).
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |