Testo Preso atto che la Legge n. 68 del 12.3.1999 regola il diritto al lavoro per i disabili (categorie protette); art.1- collocamento di disabili affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione lavorativa superiore al 45%; art.2- collocamento mirato e di supporto alle persone con disabilità inserendole nel posto adatto;
Preso atto che la stessa Legge obbliga Enti Pubblici e Soggetti Privati a garantire che, all’interno del proprio organico, vi sia una specifica percentuale di dipendenti riservata alle categorie protette;
Considerato che la stessa Legge, all’art. 7 comma 1 e 2, impone la stipula di precise convenzioni per la richiesta nominativa di tale personale e che le stesse debbono essere redatte in collaborazione con la Provincia di appartenenza;
Considerato che l’art. 9, con riferimento al punto 4), al fine di avviare disabili psichici, tramite chiamata nominativa, la Pubblica Amministrazione debba obbligatoriamente stipulare convenzione con la Provincia di appartenenza di cui all’art. 11 della Legge 68;
Preso atto che il Comune di Venezia, pur essendo il più grande Comune della Provincia di Venezia, non ha dal 1999 ad oggi provveduto a stipulare nessuna convenzione ai sensi della Legge 68 per l’avviamento delle categorie protette;
IMPEGNA GIUNTA E SINDACO
A predisporre tutti gli atti necessari per stipulare la convenzione con l’Ufficio Provinciale del Lavoro per l’inserimento lavorativo presso il Comune di Venezia di personale disabile (psichico, sensoriale o fisico).
|