il Collegio dei revisori dei conti
riferimenti normativi
DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DEL COMUNE DI VENEZIA
capo XII - revisione economico-finanziaria art. 81 - Organo di revisione economico-finanziaria
- Il Consiglio comunale elegge con un voto limitato a due componenti, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
- Il Collegio dei Revisori è organo autonomo dell'ente e ha durata triennale.
art. 82 - Funzioni
- L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- attività di collaborazione con il Consiglio Comunale;
- pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e relativi documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione;
- vigilanza e referto sulla regolarità delle procedure per la formazione del conto economico, del prospetto di conciliazione e del conto del patrimonio;
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro 30 giorni della data di trasmissione dei documenti;
- referto al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione;
- verifiche di cassa.
- Le funzioni di cui ai punti b), c), e), f) si estendono anche alle istituzioni di cui all'art. 22 della L. 142/90.
- All'organo di revisione per le funzioni suddette compete un compenso la cui base è pari all'importo stabilito nella tabella a) allegata al Regolamento di cui al D.M. 475/97, fatte salve eventuali successive modifiche. Spettano altresì le maggiorazioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 77/95.
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