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art. 6. Collaborazioni esterne

Nell'ambito delle competenze del Servizio, qualora si manifestino esigenze che richiedano professionalità non reperibili, in termini qualitativi o quantitativi, all'interno dell'Amministrazione, il/la Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti della disponibilità del capitolo di bilancio di cui al successivo art. 7, può avvalersi di collaborazioni esterne.

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